Divorzio: niente assegno all'ex che decide di non lavorare

Nell'ordinanza n. 26594/2019 la Corte di Cassazione, nel ribadire la natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, esclude il diritto all'assegno divorzile dell'ex coniuge che rinunci volontariamente a svolgere un'attività lavorativa.

Giovedi 28 Novembre 2019

Il caso: Nell'ambito di un giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale affidava al sig. T.C. i due figli e imponeva un contributo di 200 Euro mensili alla ex moglie, D.F., per il mantenimento dei figli, mentre poneva a carico di T.C. un assegno divorzile mensile di pari importo.

In sede di appello la Corte territoriale accoglie il ricorso di T.C. e revoca l'assegno divorzile, evidenziando che:

  • T.C. percepisce uno stipendio netto annuo di 37.000 Euro mentre D.F. percepiva dalla sua attivita' di commessa in un supermercato circa 10.000 Euro annui sino a quando ha deciso di trasferirsi presso i suoi genitori, dove rimane priva di occupazione lavorativa;

  • D.F. e' ancora in giovane eta' e ha dimostrato di avere piena capacita' lavorativa; pertanto uno stato di bisogno che giustifichi il contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge non sussiste perche', semmai esistente, esso e' stato causato da una precisa volonta' di D.F., che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attivita' lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una piu' redditizia o consona alle sue esigenze personali.

D.F. ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso, ribadendo quanto segue:

a) anche alla luce della giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell'11 luglio 2018) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive;

b) nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che l'impossibilita', semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati di cui al cit. articolo 5, non dipende da incapacita' lavorativa o da fattori esterni alla volonta' del coniuge richiedente l'assegno ma dalla libera scelta di D.F., che ha deciso di abbandonare l'occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso;

c) peraltro, Corte di appello non ha riscontrato, in base alle deduzioni difensive e probatorie della odierna ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari.

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