Procura speciale al difensore in Cassazione: limiti temporali

Con l’ordinanza n. 306/2025, pubblicata l’8 gennaio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti temporali, nell’ambito del ricorso di legittimità, del rilascio da parte del ricorrente della procura speciale al difensore e le conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto.

Venerdi 17 Gennaio 2025

IL CASO: La vicenda origina da un ricorso promosso da un contribuente avverso quattro cartelle esattoriali che le erano state notificate dall’agente della riscossione avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo a seguito del disconoscimento da parte dell’amministrazione finanziaria di alcune detrazioni per carichi di famiglia che erano state indicate dal ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi.

La Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva parzialmente il ricorso. Diversa, invece, la decisione della Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso la decisione di primo grado promossa dal contribuente sul presupposto del mancato deposito da parte di quest’ultimo dell’attestazione di conformità della copia dell'atto di appello notificata all'agente della riscossione, che non si era costituito.

LA DECISIONE: Pertanto, il contribuente investiva della questione la Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità, senza esaminare i motivi dell’impugnazione, hanno dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso promosso dal contribuente per difetto della procura speciale per la proposizione dell’impugnazione, in quanto la procura utilizzata dal legale del contribuente - ricorrente era stata rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all'atto, recante in calce una data palesemente anteriore a quella di pubblicazione della sentenza oggetto dell’impugnazione.

La procura, hanno osservato i giudici della Suprema Corte, era stata espressamente conferita al legale per proporre appello avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale in un momento in cui non poteva evidentemente essere noto l'esito dell'instaurando giudizio di gravame.

Sul punto, gli Ermellini, hanno richiamato il principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite secondo il quale "In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso" (sentenza n. 2075/2024).

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