Con l'ordinanza n. 22696/2024 la Corte di Cassazione ribadisce l'applicabilità dell'art. 155 cpc anche al procedimento davanti al Giudice di Pace.
Giovedi 3 Ottobre 2024 |
Il caso: Tizio conveniva dinnanzi al Giudice di pace di Roma la compagnia di assicurazioni Alfa e Mevia per sentire accertare la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella verificazione di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, e chiedendo la condanna di Mevia solidalmente o disgiuntamente alla compagnia di assicurazioni al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati successivamente in complessivi euro 9.504,95.
Il Giudice di pace di Roma dichiarava la esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della Mevia nella determinazione del sinistro e, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere a Tizio la somma di euro 9.527,79, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.
La Compagnia di Assicurazioni proponeva appello, eccependo la nullità degli atti di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma, essendo la data indicata in citazione per la prima udienza quella del 15 novembre 2014, cui seguiva invece l’iscrizione a ruolo in data 17 novembre 2014, impedendo in tal modo la verifica dell’effettiva iscrizione del giudizio e quindi la mancata costituzione nel procedimento stesso.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del processo e della sentenza per inosservanza del combinato disposto degli artt. 319 e 165 c.p.c., rimettendo la causa, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al giudice di primo grado, per i provvedimenti relativi agli artt. 171 e 307 c.p.c. sulla citazione della domanda proposta dall’attore per accertata tardività dell’atto di iscrizione a ruolo della causa.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che il Tribunale, nel concludere che la mancata partecipazione al giudizio della assicurazione era stata causata dalla tardiva iscrizione a ruolo, non avrebbe tenuto conto della circostanza, evidenziata negli atti difensivi del ricorrente, che la data del 15/11/2013 cadeva in una giornata corrispondente al sabato, e che tale punto era basilare al fine di una corretta valutazione della regolarità della iscrizione a ruolo del procedimento presso l’ufficio del giudice di pace di Roma.
Per la Cassazione la doglianza è fondata:
a) per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione;
b) il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace.