Anche per la costituzione in appello si applica la proroga dei termini processuali che scadono il sabato

Con l’ordinanza n. 21925/2021, pubblicata il 30 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’applicabilità o meno alla costituzione in appello della proroga dei termini processuali, che scadono il sabato, al primo giorno seguente non festivo prevista dal quarto e quinto comma dell’art. 155 c.p.c.

Lunedi 18 Ottobre 2021

IL CASO: nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un agente immobiliare si rivolgeva al Tribunale chiedendo la condanna del convenuto al pagamento in suo favore di una somma a titolo di provvigione per l’attività svolta nell’ambito di una compravendita di un immobile.

In primo grado la domanda attorea veniva rigettata, mentre in sede di gravame, la Corte di Appello, ritenendo concluso l'affare per effetto dell’intervento dell’agente immobiliare, riformava la sentenza del Tribunale e riconosceva a quest’ultimo il diritto ad ottenere dal convenuto la somma originariamente richiesta per la mediazione.

Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario convenuto il quale, fra i vari motivi dell’impugnazione, deduceva la violazione e la falsa applicazione delle norme del codice di procedura civile che regolano il computo dei termini (artt. 152, 153 e 155 c.p.c.), ritenendo che, avendo l'appellante provveduto alla costituzione oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione, il gravame doveva essere dichiarato improcedibile.

Più precisamente il termine di scadenza cadeva di sabato, mentre la costituzione dell’appellante era stata effettuata il lunedì successivo. Secondo il ricorrente, al caso di specie non poteva applicarsi l’art. 155 c.p.c. e, dunque, il termine dei dieci giorni previsti per la costituzione non era prorogabile al primo giorno successivo non festivo, in quanto il sabato non può considerarsi festivo e il predetto art. 155 c.p.c. non ha introdotto una regola di carattere generale, applicabile a tutti i termini processuali, ma soltanto ai peculiari termini per il compimento di atti processuali svolti al di fuori dell'udienza.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha osservato che:

- la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato prevista dal quinto comma dell’art. 155 c.p.c. è applicabile anche al temine per la costituzione in appello che, secondo il disposto del primo comma dell’art. 347 c.p.c., avviene con le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale;

- come disposto dal quinto comma dell’art. 155 c.p.c., la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali (fuori udienza) che scadono nella giornata del sabato;

- il termine per la costituzione dopo la notifica è tipicamente un atto processuale da compiersi fuori udienza e nel caso in cui la scadenza cada nella giornata di sabato è soggetto alla suddetta disciplina di proroga .

Gli Ermellini, hanno concluso, richiamando il principio di diritto secondo il quale "La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione" (Sez. 6-5, Ord. n. 23375 del 2016).

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