Green pass obbligatorio sul posto di lavoro: tutto quello che c’è da sapere

Avv. Salvatore Pinò

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, meglio conosciuta come GREEN PASS, nasce su proposta della Commissione europea per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e per agevolare la libera circolazione dei cittadini in sicurezza nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

Lunedi 18 Ottobre 2021

Il GREEN PASS attesta:

- l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19;

- la guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;

- negatività al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore.

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, in formazione e volontari (ad eccezione delle categorie di persone esenti e, perciò, munite di valida certificazione) dovranno possedere OBBLIGATORIAMENTE IL GREEN PASS per accedere nei luoghi di lavoro dei settori sia pubblico che privato.

È quanto prevede il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 ed integrato dal DPCM 12 ottobre 2021, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, il quale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, può delegare questa funzione, con atto scritto, a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

QUALI GLI OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO?

Ecco quali sono gli obblighi in capo al datore di lavoro:

1. verificare che la risorsa lavorativa possieda il GREEN PASS in corso di validità;

2. individuare entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per organizzare in concreto le verifiche in azienda, comunicando a tutti gli interessati la specifica procedura che si intende materialmente adottare, tenendo conto anche delle peculiarità della singola realtà aziendale;

3. designare e comunicare a tutti gli interessati i soggetti incaricati del controllo, detti anche “verificatori”.

MODALITÀ di CONTROLLO

Il controllo deve attuarsi con cadenza giornaliera e, ove possibile, principalmente al momento di accesso al luogo di lavoro per garantire una maggior tutela della salute.

Per i lavoratori che operano sulla base di contratti “esterni” (appalti, affidamenti, ecc.), l’art. 3, comma 2, del Decreto-Legge n.127/21 dispone che debbano essere sottoposti ad un duplice controllo: il primo, ad opera del soggetto appaltatore ed, il secondo, ad opera del soggetto appaltante.

Al di fuori di queste piccole indicazioni, le linee guida del recente DPCM lasciano libero il datore di lavoro di stabilire differenti modalità attuative di controllo.

La verifica potrà, infatti, essere effettuata all’accesso della struttura o successivamente, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, a tappeto o a campione.

In quest’ultimo caso, il soggetto preposto al controllo dovrà comunque assicurare un controllo effettuato in maniera omogenea con un criterio dirotazione e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Inoltre, dovrà assicurare il possesso del green pass in misura percentuale non inferiore al 20 % del personale presente in servizio.

SANZIONI PER IL LAVORATORE

1) prima ipotesi: Qualora la violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il GREEN PASS si verifichi in fase di accertamento svoltasi precedentemente l’accesso della sede lavorativa, ciò comporta che:

a. la risorsa lavorativa non può accedere sul posto di lavoro e viene invitato ad allontanarsi dalla struttura dal personale preposto al controllo, il quale comunicherà con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso;

b. ciascun giorno di mancato servizio, fino all’esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorate. (È stata, in tal caso, introdotta una disposizione di favor per l’impresa con meno di 15 dipendenti, la quale può, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di GREEN PASS, sostituirlo per una durata non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).

2) seconda ipotesi: Qualora la violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il GREEN PASS si verifichi in fase di accertamento svoltasi successivamente l’accesso alla sede lavorativa, ciò comporta che:

c. viene avviata una procedura sanzionatoria dinanzi al Prefetto competente per territorio di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, al termine della quale verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 1.500,00. Sanzione pecuniaria che viene raddoppiata da € 1.200,00 ad € 3.000,00 in caso di violazioni reiterate.

Il lavoratore considerato assente ingiustificato non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile e non ha diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato, anche di natura previdenziale, previsto per la giornata di lavoro non prestata. Il nuovo DPCM del 12 Ottobre 2021, infatti, ha previsto che “Al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. E inoltre, “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Anche i datori di lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00, nei casi in cui:

omettano di effettuare i controlli richiesti;

omettano di individuare e definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità di organizzazione delle verifiche;

omettano di individuare e designare formalmente gli incaricati dei controlli.

 

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