Portabilità del numero telefonico: responsabilità dell’operatore e indennizzo

Avv. Francesco Lioia.

La portabilità del numero costituisce prestazione principale del contratto e non può essere surrogata dall’attivazione di una nuova utenza. Ne deriva che la mancata migrazione integra un inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Mercoledi 6 Maggio 2026

La Corte d’Appello di Venezia affronta il tema della mancata portabilità del numero telefonico, chiarendo che tale prestazione costituisce elemento essenziale del contratto di utenza e non un servizio accessorio.

La decisione ribadisce il corretto riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, pone limiti al valore probatorio delle evidenze informatiche prodotte dall’operatore e qualifica gli indennizzi previsti nella Carta dei Servizi come obbligazioni di natura contrattuale.

Di particolare rilievo è l’esclusione di qualsiasi decadenza in caso di mancata attivazione delle procedure interne, ritenute meramente facoltative rispetto all’azione giudiziale.

IL CASO

La controversia trae origine dalla stipula di un contratto di telefonia fissa con richiesta espressa di portabilità del numero da altro operatore. Nonostante l’impegno assunto, la migrazione non veniva mai completata e la società attivava una nuova numerazione, lasciando l’utente esposto al rischio di perdita del numero originario e alla duplicazione dei costi.

L’utente agiva in giudizio chiedendo l’adempimento dell’obbligazione di portabilità, oltre al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi. L’operatore si difendeva sostenendo che la mancata esecuzione fosse dipesa da circostanze non imputabili, in particolare dalla disattivazione dell’utenza presso il precedente gestore.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo provata la causa impeditiva dell’adempimento sulla base della documentazione prodotta dalla società, costituita da schermate e report interni. Tale decisione veniva impugnata dall’utente, che contestava sia il riparto dell’onere probatorio sia la valutazione delle prove.

LA DECISIONE

La Corte d’Appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado, accertando l’inadempimento dell’operatore.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che, nei contratti di telecomunicazione, l’utente deve limitarsi a dimostrare la fonte del proprio diritto e ad allegare il disservizio, mentre incombe sull’operatore l’onere di provare l’esatto adempimento o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile. Nel caso concreto tale prova non è stata ritenuta raggiunta.

Particolare attenzione viene riservata alla valutazione della prova documentale.

Le schermate informatiche prodotte dalla società sono state qualificate come riproduzioni meccaniche, prive di efficacia piena in presenza di contestazione specifica, e quindi idonee al più a fondare presunzioni semplici, non sufficienti a dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento.

La Corte ha inoltre chiarito che la portabilità del numero costituisce prestazione principale del contratto e non può essere surrogata dall’attivazione di una nuova utenza. Ne deriva che la mancata migrazione integra un inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Pur accertando la responsabilità dell’operatore, la Corte ha escluso la possibilità di ordinare l’adempimento, ritenendo ormai definitivamente impossibile il ripristino della numerazione per il decorso del tempo e per il superamento del periodo di latenza previsto dalla normativa di settore.

È stata invece accolta la domanda di indennizzo, qualificato come obbligazione di natura contrattuale riconducibile allo schema della clausola penale, con conseguente irrilevanza della prova del danno. In tale prospettiva, è stata ritenuta sufficiente l’allegazione del disservizio e della sua durata.

Di particolare rilievo è il rigetto dell’eccezione di decadenza sollevata dall’operatore. La Corte ha precisato che la richiesta di indennizzo tramite le procedure interne previste dalla Carta dei Servizi costituisce una mera facoltà per l’utente e non condiziona la proponibilità dell’azione giudiziale. Ne consegue che il diritto può essere fatto valere direttamente in giudizio anche in assenza di preventiva segnalazione nei termini indicati dall’operatore.

L’indennizzo è stato infine liquidato nella misura massima prevista contrattualmente, pari a 300 euro, in assenza di domanda di risarcimento del maggior danno.

Allegato:

Corte Appello Venezia sentenza 3456 2025

Pagina generata in 0.006 secondi