Dimettersi perché si è stati trasferiti lontano non è più automaticamente sufficiente per ottenere l’indennità di disoccupazione.La Suprema Corte ridefinisce le regole e il lavoratore deve conoscerle prima di agire.
| Martedi 5 Maggio 2026 |
Tizio è un lavoratore dipendente di Alfa S.p.A. La sede in cui ha sempre prestato la propria attività coincide con la sua residenza. A un certo punto, l’azienda decide di spostarlo definitivamente presso un’altra unità produttiva, situata a distanza assai superiore ai 50 km. Ritenendo impossibile conciliare quella lontananza con la propria vita personale e lavorativa, Tizio rassegna le dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e presenta domanda di NASpI all’INPS, sul presupposto che la distanza imposta unilateralmente dall’azienda integri di per sé una grave situazione oggettiva impeditiva della prosecuzione del rapporto.
Il Tribunale di primo grado respinge la domanda. In appello, invece, la Corte territoriale accoglie le ragioni del lavoratore, valorizzando in via esclusiva la notevole distanza tra la vecchia e la nuova sede come elemento sufficiente a configurare la giusta causa di recesso, a prescindere da qualsiasi inadempimento datoriale. L’INPS impugna la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il nodo centrale del giudizio investe l’interpretazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che riconosce la NASpI anche ai lavoratori “che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”. La domanda è precisa: la notevole distanza geografica imposta dal trasferimento integra, da sola, quella giusta causa? Oppure è necessario qualcosa di più?
Secondo la Corte territoriale, il trasferimento a distanza così elevata dalla residenza del lavoratore costituisce una grave situazione oggettiva che rende impossibile la prosecuzione del rapporto, configurando autonomamente la giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. In quest’ottica, non sarebbe necessario accertare se il datore di lavoro abbia o meno commesso un inadempimento: la distanza parla da sé.
L’Istituto, per tale ragione, contesta la pronuncia su due distinti fronti. In primo luogo, lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso di verificare l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive a fondamento del trasferimento, come richiede l’art. 2103, comma 8, c.c. In secondo luogo, eccepisce che Tizio avrebbe comunque potuto proseguire il rapporto accettando il trasferimento: non essendovi stata un’impossibilità assoluta, la disoccupazione non potrebbe definirsi “involontaria” ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015. Chi rinuncia spontaneamente al posto, pur potendo restare, non può accedere all’indennità di disoccupazione.
Con l’Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame.
La Cassazione muove da un principio di ordine sistematico. L’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015 non consente automatismi: il riconoscimento della NASpI al lavoratore dimissionario richiede una “verifica delle concrete circostanze del caso”. Non è sufficiente che il lavoratore si trovi in una situazione soggettivamente difficile; occorre che quella situazione sia riconducibile a una condotta del datore di lavoro giuridicamente qualificata.
A questo proposito, la Corte chiarisce che, in caso di trasferimento, la verifica imprescindibile riguarda la sussistenza o meno di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come richieste dall’art. 2103 c.c. L’assenza di tali ragioni è ciò che configura l’inadempimento datoriale: ed è l’inadempimento — non la distanza in sé — a integrare la giusta causa di dimissioni rilevante ai fini NASpI. In alternativa all’inadempimento, può assumere rilievo una condotta datoriale comunque idonea a ledere il vincolo fiduciario e a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria.
Infatti, la Corte d’Appello aveva del tutto pretermesso questo accertamento, ritenendo che la notevole distanza costituisse di per sé un ostacolo insuperabile alla prestazione lavorativa. Un ragionamento che, per la Cassazione, non regge: la lontananza geografica è un elemento rilevante, ma non decisivo. Tizio avrebbe potuto, in linea di principio, accettare il trasferimento e proseguire il rapporto. Il fatto che non lo abbia fatto non implica automaticamente una perdita involontaria dell’occupazione.
La Corte enuncia il seguente principio, vincolante per il giudice del rinvio e riferimento interpretativo per tutti i casi analoghi:
“In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento — o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.”
Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026
Al di là del caso concreto, l’Ordinanza n. 10559/2026 fissa principi di portata generale che ogni lavoratore — e ogni consulente — deve tenere presenti:
La NASpI da dimissioni per giusta causa richiede sempre una valutazione in concreto delle circostanze, non può fondarsi su presunzioni o automatismi legati alla distanza.
La giusta causa di dimissioni rilevante ai fini previdenziali presuppone un inadempimento datoriale accertato, oppure una condotta del datore idonea a ledere il vincolo fiduciario e rendere intollerabile il prosieguo del rapporto.
La sola distanza geografica conseguente al trasferimento — ancorché superiore ai 50 km — non integra di per sé la giusta causa né configura disoccupazione involontaria.
Il lavoratore che si dimette pur potendo proseguire il rapporto accettando il trasferimento non acquisisce il diritto alla NASpI, poiché la perdita dell’occupazione è frutto di una scelta libera e non di un evento subito.
L’accertamento dell’assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. è passaggio obbligato e non surrogabile con valutazioni di mera distanza.
Per tale ragione, le conseguenze operative di questa pronuncia non sono marginali. Fino a non molto tempo fa, sulla scorta di un orientamento di merito favorevole al lavoratore, si era diffusa la convinzione — non del tutto fondata, ma alimentata da alcune pronunce — che la distanza oltre i 50 km fosse un’automatica chiave di accesso alla NASpI. Quella convinzione è oggi definitivamente superata.
Il lavoratore che riceve un ordine di trasferimento deve comprendere che il percorso verso la NASpI, in caso di dimissioni, è più accidentato di quanto appaia. Non basta invocare la distanza. Occorre essere in grado di dimostrare — con documenti, comunicazioni, diffide — che il trasferimento è privo di giustificazione organizzativa o produttiva, oppure che la condotta aziendale ha reso concretamente intollerabile la prosecuzione del rapporto. Sono valutazioni che richiedono competenza tecnica e che, se affrontate in modo improvvisato, possono costare la perdita dell’intera indennità.