Lite tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti: natura del tentativo di conciliazione

Con l’ordinanza 15502/2022, pubblicata il 16 maggio scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dal mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie che vedono contrapposti gli utenti con le compagnie telefoniche.

Venerdi 20 Maggio 2022

IL CASO: Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda un giudizio promosso da un consumatore il quale citava innanzi al Giudice di Pace una compagnia telefonica chiedendo la condanna di quest’ultima in suo favore alla restituzione di una somma di denaro che il predetto attore riteneva a lui addebitata illegittimamente da parte della convenuta e per la disattivazione di alcuni servizi che sosteneva di non aver mai richiesto.

Il Giudice di Pace dichiarava improcedibile la domanda, non avendo il consumatore provveduto, prima di intraprendere l’azione giudiziaria, al preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione.La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame interposto dall’attore originario.

Pertanto, quest’ultimo, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, fra i vari motivi, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 della legge 249/1977, non avendo il giudice di appello fissato d’ufficio un nuovo termine per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici della Corte di Cassazione i quali nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale di provenienza in diversa composizione, per un nuovo esame, hanno osservato che:

1. il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti dà luogo all’improcedibilità e non all’improponibilità della domanda;

2. di conseguenza in caso di mancato esperimento del predetto tentativo di conciliazione, il giudizio deve essere sospeso con concessione di un termine per far si che si svolga il predetto tentativo di conciliazione, all’esito del quale il giudizio dovrà proseguire, non potendosi definire con una pronuncia in rito, come invece accade in caso di improponibilità;

3. pertanto, costituendo il tentativo di conciliazione una condizione di procedibilità della domanda, il giudice, anche di appello, è tenuto a sospendere il giudizio e a fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo di conciliazione, con rinvio dell’udienza a un momento successivo, per l’eventuale prosecuzione dinanzi a sé in caso di relativo esito negativo o di inutile decorso del termine concesso, con rinnovazione del giudizio, fatta in ogni caso salva l'originaria introduzione dell'azione agli effetti sostanziali e processuali -per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate.

Ai suddetti principi, il Tribunale si dovrà attenere nell’esaminare nuovamente la questione.

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