La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione da parte del giudice di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze dannose comuni e ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Mercoledi 8 Ottobre 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26675 del 3 ottobre 2025.
Il caso: Tizio e Mevia, esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Caietto, convenivano dinanzi al Tribunale la Delta Assicurazioni S.p.A. e Lucilla, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore, a seguito dell’incidente nel quale era rimaso coinvolto, allorquando il predetto minore era stato investito dall’autovettura, condotta dalla proprietaria, Lucilla.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la Delta Assicurazioni e Lucilla al pagamento in favore degli attori della somma di € 119.160,40 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all’integrale soddisfo.
La compagnia di assicurazione proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte distrettuale; la Delta assicurazioni ricorre quindi in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di liquidazione del danno biologico e non patrimoniale: per la società ricorrente la Corte di Appello sarebbe incorsa nella violazione delle specifiche norme di diritto, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale del danneggiato, laddove ha ritenuto di avallare la personalizzazione priva di specifica motivazione, riconosciuta in aggiunta ad un danno morale già autonomamente liquidato dal primo Giudice.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto ribadisce quanto segue:
a) per pretendere la maggiorazione e personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente;
b) è necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura;
c) per orientamento consolidato, infatti, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare: pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.