Le nuove tabelle di Milano 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha pubblicato le nuove tabelle 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona. Novità sulla liquidazione "congiunta".

Aggiornate le nostre applicazioni di calcolo.

Domenica 14 Marzo 2021

L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona: tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138 del periodo gennaio 2018 - gennaio 2021).

Le nuove tabelle.

Come ampiamente illustrato nella comunicazione del 10 marzo 2021, l'Osservatorio ha peraltro proceduto a una “rivisitazione grafica delle Tabelle, rivisitazione resasi necessaria a seguito dei recenti orientamenti della Cassazione, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT”.

In particolare si rilevano le seguenti differenze:

A) Tabelle versione 2018: mostrano una liquidazione congiunta:

  • del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,

  • del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

B) Tabelle versione 2021: L'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha esplicitano per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale che erano già compresi nel totale di cui alla colonna 5 (in precedenza già calcolabili mediante una semplice operazione aritmetica); in particolare ha apportato le seguenti modifiche:

a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l’indicazione dell’aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell’aumento in termini monetari;

b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti;

c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell’intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica accertata)”.

Come chiarito nel comunicato, l'Osservatorio ha voluto “rendere lo strumento delle Tabelle milanesi il più agevole possibile, in modo da conciliare l’esigenza di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute adeguata e congrua rispetto al caso singolo con l’esigenza della prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale, anche per agevolare la definizione transattiva delle controversie”.

Le nostre applicazioni

Calcolo danno non patrimoniale

In seguito agli aggiornamenti dell'Osservatorio abbiamo adeguato le nostre applicazioni, ferma restando la possibilità di utilizzare le modalità di calcolo e i dati delle tabelle anteriori al 2021.

In particolare, oltre ad avere aggiornato gli importi del punto in base alla variazione Istat registrata nel periodo 2018-2021, abbiamo aggiunto nella maschera di impostazione dei parametri di calcolo un nuovo campo che consente di includere nel risarcimento complessivo la componente del danno da sofferenza soggettiva.

La presenza di questo campo, che per default è sempre preselezionato, viene incontro all'esigenza di uniformarsi al recente orientamento giurisprudenziale che supera il precedente "automatismo" della liquidazione congiunta che vedeva sempre riconosciuta la componente del danno da sofferenza, a prescindere dalle circostanze.

Se viene tolta la spunta dal suddetto campo, nel prospetto di calcolo comparirà la dicitura:

Incremento per sofferenza soggettiva (+ xx%) non riconosciuto

e in tal caso il danno non patrimoniale coinciderà con il danno biologico.

Tabelle danno non patrimoniale

Anche la consultazione interattiva delle tabelle del danno non patrimoniale è stata adeguata alle novità sopra descritte.

Selezionando come anno il 2021, la tabella Milanese sarà visualizzata in linea con quanto pubblicato dall'Osservatorio, vale a dire con 3 colonne in più rispetto a prima che conterranno rispettivamente il "punto danno biologico", l'"incremento per sofferenza" e la relativa percentuale di incremento.

In più riportiamo anche il valore economico calcolato sulla base della personalizzazione massima possibile che è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti.

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