PEC ed elezione di domicilio in cancelleria: a quale indirizzo notificare un atto?

La Cassazione, con la sentenza n. 22892/2015, decide una questione relativa alla notifica di un atto nell'ipotesi particolare in cui il difensore abbia eletto domicilio presso la cancelleria e indicato nel proprio atto la PEC.
Lunedi 16 Novembre 2015

La Corte di Appello, accogliendo l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta dal Ministero della Giustizia, rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M.M. e N.A. in proprio e quali genitori responsabili di G. M.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione G.M., divenuta nel frattempo maggiorenne, che eccepisce, tra i vari motivi, violazione o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c. e deduce principalmente che:

1) la notificazione al difensore facente parte di un foro diverso da quello della sede della Corte d'appello adita deve essere effettuata a mezzo della posta elettronica certificata (PEC): al riguardo la Cass. S.U. n. 10143/12, ha affermato che a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, si attiva ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC comunicato al proprio ordine.

2) il difensore della parte odierna ricorrente, pur essendo elettivamente domiciliato presso la Cancelleria dell'adita Corte di Appello, aveva specificamente indicato l'indirizzo PEC a mezzo del quale dovevano essere effettuate le notificazioni relative al giudizio.

3) il Ministero della Giustizia ha quindi erroneamente notificato il ricorso in opposizione presso la cancelleria della Corte territoriale, che non ha provveduto a comunicarlo al difensore della parte opposta a mezzo PEC, comunicata ai sensi di legge, e pertanto il procedimento d'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01, cui la parte odierna ricorrente non ha preso parte, deve ritenersi affetto da nullità.

Per la Cassazione tale censura non è fondata e pertanto il ricorso deve essere respinto, in quanto la stessa Corte ha recentemente stabilito il principio, da ritenersi estensibile ad ogni notificazione che nell'ambito del processo debba essere effettuata al difensore, che “è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, della PEC, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione all'indirizzo PEC presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma”.(Cass. n. 14969/15).

La Corte sul punto chiarisce che :

- l'indicazione della PEC non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, allorché sia la stessa parte o il suo difensore a designare l'elemento topografico dell'elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo.

- la PEC costituisce, in definitiva, oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che in base alla sentenza delle S.U. di questa Corte citata è destinata a surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato presso la cancelleria del giudice adito.

- non ha rilievo, peraltro, la circostanza che il difensore stesso abbia specificato o non a qual fine intendesse indicare la propria PEC, non avendo egli il potere di modificare gli effetti di tale indicazione.

 Leggi la sentenza n. 22892/2015

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