Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 22892 del 10/11/2015

Lunedi 16 Novembre 2015

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

In fatto

Accogliendo l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d'appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M.M. e N.A. in proprio e quali genitori responsabili di G. M.. Ciò in quanto la mera notifica del decreto di accoglimento della domanda emesso dalla stessa Corte d'appello ai sensi dell'art. 3, comma 5 detta legge, non garantiva la conoscenza, il fondamento e i presupposti di fatto della domanda proposta. Di qui l'inefficacia del decreto opposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 stessa legge.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono M.M., N.A. e G. M., divenuta maggiorenne, in base a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato un "atto di costituzione".

 

Motivi della decisione

I. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 5-ter, comma 5 legge n. 89/01, in relazione all'art. 360, n. 3 (recte, 4) c.p.c., in quanto del Collegio che ha deciso sull'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ha fatto parte il consigliere (dr.ssa C.M.) che aveva emesso il decreto opposto.

- Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., in quanto la notificazione al difensore facente parte di un foro diverso da quello della sede della Corte d'appello adita deve essere effettuata a mezzo della posa elettronica certificata (PEC).

Il motivo richiama il dictum di Cass. S.U. n. 10143/12, secondo cui a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.009 secondi