Opposizione al decreto ingiuntivo: quali facoltà e quali limiti per il convenuto opposto

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può richiedere gli interessi moratori nel caso in cui nel procedimento monitorio ha richiesto gli interessi al tasso legale?

Giovedi 12 Luglio 2018

La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 17725/2018, pubblicata il 6 luglio scorso.

Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo il debitore opponente, ricoprendo la posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, mentre tale richiesta è vietata al creditore opposto, ricoprendo la posizione di attore sostanziale. La riconvenzionale può essere formulata dal creditore opposto solo nel caso in cui si viene a trovare nella posizione processuale di convenuto per effetto della riconvenzionale proposta dal debitore opponente.

Secondo i Giudici di legittimità il creditore opposto può, nel giudizio di opposizione, richiedere gli interessi diversi da quelli azionati con il monitorio costituendo la stessa una semplice emandatio libelli e non una domanda riconvenzionale o una mutatio libelli.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo che veniva accolta dal Tribunale in considerazione della somma offerta banco iudicis dalla debitrice al ricorrente interamente satisfattiva della somma ricalcolata. Il creditore opposto proponeva appello avverso la sentenza di primo grado insistendo nella richiesta di accoglimento della domanda relativa al riconoscimento degli interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/02. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame. Secondo la Corte territoriale la richiesta di riconoscimento degli interessi moratori era illegittima in quanto nel procedimento monitorio il creditore opposto aveva richiesto gli interessi al tasso legale. Pertanto, quest’ultimo rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro la violazione dell’articolo 1282 c.c e dell’articolo 112 c.p.c in relazione alla mancata liquidazione degli interessi di mora e per l’omesso esame della domanda avanzata tempestivamente.

LA DECISIONE: Gli Ermellini con la decisione in commento hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale: “ in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di ulteriore pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera emendatio libelli, siccome comportante un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 17725 del 06/07/2018

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