Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 17725 del 06/07/2018

Giovedi 12 Luglio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -

Dott. DI FLORIO Antonella - rel. Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24619/52016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 21, presso lo studio dell'avvocato SIMONA PALAMA', rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI GIUSEPPE BOSELLI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

TAMOIL ITALIA SPA, in persona del Dott. L.L., Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO USAI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO SAVI giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3579/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato LUIGI GIUSEPPE BOSELLI;

udito l'Avvocato SERGIO USATI per delega non scritta.

Svolgimento del processo

1. La Tamoil Italia Spa propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di G.A. per il pagamento di una somma a titolo di rimborso "cali di giacenza" del carburante fornito per gli anni 2002/2005: deduceva che il ricorrente aveva omesso di decurtare dall'importo richiesto quello corrispondente alla franchigia ed ai cali di trasporto e che, inoltre, l'importo era stato erroneamente calcolato in quanto riferito al prezzo medio di rivendita al pubblico e non a quello previsto per il gestore.

2. Il Tribunale di Milano accolse l'opposizione e, preso atto della somma offerta banco iudicis nelle more al ricorrente, interamente satisfativa della somma ricalcolata, revocò il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite. ...

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