Dovuto il rimborso delle spese forfetarie anche senza la prova del relativo sostenimento

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13693/2018 ribadisce alcuni principi in materia di liquidazione delle spese legali e di rimborso spese forfettarie.

Mercoledi 11 Luglio 2018

Il caso: V.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla curatela del Fallimento della soc. X s.p.a., avverso il decreto del Tribunale di Bolzano reiettivo dell'opposizione da lui proposta contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale anche per ulteriori somme afferenti crediti nascenti dall'intercorso rapporto lavorativo con la menzionata società.

Con riferimento alla condanna alle spese a carico del ricorrente ed alla quantificazione della stessa, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 91 c.p.c., nonchè al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, conv., con modificazioni, dallaL. 24 marzo 2012, n. 27, in relazione agli artt. 1, 4, ed 11 ed all'allegato A, del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140,: in particolare la decisione del tribunale violerebbe "platealmente" il complesso normativo desumibile dal D.M. n. 140 del 2012:

- in primo luogo, perchè la quantificazione dei compensi avrebbe dovuto essere, a norma di legge, inferiore: a fronte di una pluralità di ricorsi sostanzialmente identici, la Curatela si era costituita in giudizio con memorie seriali, con contenuto praticamente identico in diritto, con la sola variazione parziale di alcuni punti di fatto, dei nomi dei ricorrenti e degli importi oggetto di causa;

- di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza così da procedere ad una sostanziale riduzione percentuale dei compensi di tutte le fasi (ivi incluse, quindi, quella di studio ed introduttiva), oppure, alternativamente, all'applicazione di un compenso unico aumentato fino al doppio e, per conseguenza, poi diviso tra il numero delle parti ricorrenti nella medesima posizione;

- in secondo luogo perchè non avrebbe potuto comunque pronunciarsi la condanna anche al rimborso forfettario pari al 12,5%".

La Cassazione, nel ritenere infondate le suddette doglianze, osserva quanto segue:

A) per quanto riguarda la questione delle spese forfetarie, posta la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell'espletamento dell'attività professionale svolta per il cliente, è opportuno ricordare che le spese cd. generali (o forfetarie) sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento;

- costituisce principio consolidato quello secondo il quale il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

B) per quanto riguarda la quantificazione del compenso, la Corte ricorda che  il D.M. n. 140 del 2012,  all'art. 4 comma 2 stabilisce che "nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione", e, al comma 4, che "qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti....".

- Non v'è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinchè il compenso possa essere aumentato nella misura suddetta, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti;

- nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l'avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento.

Allegato:

Cass. civile Sez. I Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018

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