Obbligo di rinnovo del decreto di irreperibilità prima del rinvio a giudizio

La Suprema Corte con la sentenza in esame chiarisce i presupposti della necessità del rinnovo del decreto di irreperibilità dell'imputato. 

Lunedi 11 Dicembre 2017

Preliminare all'esame della questione è una sommaria ricognizione della vicenda fattuale.

Attesa l'irreperibilità dell'imputato accertata con apposito decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p veniva notificato all'imputato secondo le procedure dell'irreperibilità. Ne seguiva, all'esito dell'udienza preliminare, il rinvio a giudizio nelle medesime forme (senza previo rinnovo del decreto di irreperibilità) ed all'esito del giudizio di primo grado e del grado di appello, l'imputato veniva dichiarato colpevole in concorso con altri imputati, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.  Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con l'assorbente motivo concernente la nullità assoluta ed insanabile del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, in quanto notificato all'imputato con la procedura dell'irreperibilità omettendo di rinnovare le ricerche ed il relativo decreto emesso all'esito delle indagini preliminari.

La Suprema Corte in primis precisa che la circostanza dedotta, attenendo alla vocatio in judicium dell'imputato appartiene al genere delle nullità assolute ed insanabili e come tali rilevabili , anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ex artt.178 n.3 e 179 c.p.p.

In secondo luogo, venendo in medias res, sottolinea, sulla base del chiaro disposto di cui all'art. 160 c.p.p. l'obbligo di rinnovare il decreto di irreperibilità emesso a conclusione delle indagini preliminari, ai fini della notifica del decreto di rinvio a giudizio.

Alla base di tale assunto vi è quanto afferma esplicitamente l'articolo predetto che sancisce l'inefficacia per la fase procedimentale successiva all'udienza preliminare (ovvero alla chiusura delle indagini, qualora questa manchi) del decreto di irreperibilità emesso in sede di indagini preliminari. ai fini della notifica dell'avviso di concluse indagini ex art. 415 bis c.p.p., su cui l'art. 160 c.p.p tace,  solo perchè l'introduzione  l'art. 415 bis c.p.p. che disciplina il detto avviso è successiva all'art. 160 c.p.p.

A nulla vale il richiamo a precedenti arresti della Suprema Corte (in primis Cass. Sez. Unite n. 24527 del 24.5.2012), secondo i quali  il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero, ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche per la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dallo stesso pubblico ministero.

Ed infatti, come d'altra parte anche rilevato in detta pronunce, tale conclusione può valere solo in caso del ristretto arco temporale tra l'avviso di concluse indagini ed il decreto di citazione a giudizio per cui è superflua la rinnovazione delle ricerche e quindi non si giustifica il rinnovo del decreto di irreperibilità.

A tutt'altra conclusione si deve invece giungere e quindi occorre procedere al rinnovo del decreto di irreperibilità (conseguente a nuove ricerche) emesso tra l'altro da un diverso organo giudiziario (il GUP) rispetto al pubblico ministero emittente l'avviso di cui all'art. 415 bis., nell'ipotesi in cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato emesso in un procedimento nel quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. In questa situazione, infatti, fra l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quella del provvedimento dispositivo del giudizio si inserisce un'intera fase procedimentale, ossia quella della fissazione e della celebrazione dell'udienza preliminare, che costituisce un'interposizione avente consistenza ben maggiore di quella del compimento di ulteriori indagini da parte del pubblico ministero, ritenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite come tale da imporre la rinnovazione delle ricerche dell'imputato; e peraltro ulteriormente caratterizzata, rispetto alla situazione esaminata in quella decisione, dalla diversità del soggetto processuale che emette il provvedimento introduttivo del giudizio, vale a dire il giudice dell'udienza preliminare, rispetto al pubblico ministero emittente dell'avviso di cui all'art. 415-bis. Ne consegue quindi la nullità assoluta ed insanabile del decreto di rinvio a giudizio, non preceduta dal decreto di irreperibilità, emesso successivamente alle necessarie ed inderogabili "ricerche" dell'imputato per consentirgli di esercitare il suo indefettibile diritto di partecipare al processo.  

Allegato:

Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 50080 del 02/11/2017

Pagina generata in 0.041 secondi