Rinuncia agli atti del giudizio e rimborso spese processuali

Nel caso in cui dopo la notifica di un atto di citazione o di un ricorso, l’attore o il ricorrente notifica alla controparte l’atto di rinuncia agli atti prima che quest’ultima provveda alla costituzione in giudizio, il provvedimento di estinzione emesso dal parte del Giudice deve o meno contenere la statuizione sulle spese processuali?

Lunedi 11 Dicembre 2017

A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23620/2017, pubblicata il 9 ottobre 2017, con la quale è stato affermato che il provvedimento di estinzione non deve contenere nessuna statuizione sulle spese processuali a carico del soggetto rinunciante, in quanto come previsto dal 4° comma dell’art. 306 c.p.c., ciò deve avvenire solo nel caso in cui l’atto di rinuncia venga notificato dopo la costituzione in giudizio della controparte e quest’ultima abbia accettato la rinuncia.

IL CASO: Successivamente alla notifica dell’appello contro un’ordinanza ex art. 700 cpc emessa dal Tribunale e prima che gli appellanti si costituissero in giudizio, l’appellante notificava a questi ultimi atto di rinuncia agli atti.

Gli appellanti si costituivano in giudizio opponendosi alla rinuncia con contestuale richiesta di inammissibilità del gravame.

La Corte di Appello riteneva applicabile al caso di specie quanto previsto dal 4 comma dell'articolo 306 c.p.c., il quale statuisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.

Pertanto, poneva a carico dell’appellante rinunciante il pagamento delle spese processuali sostenute dagli appellati.

Avverso la decisione della Corte di Appello, l’appellante proponeva ricorso per Cassazione deducendo “ la violazione e falsa applicazione degli articoli 306, 91 e 92 c.p.c., avendo la Corte di Napoli condannato la "parte rinunciataria" (rectius, "rinunciante") al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati, che si erano costituiti dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di rinuncia, senza peraltro avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio”-

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello, evidenziando che:

  1. Quanto statuito dalla Corte territoriale è in contrasto con il consolidato orientamento stessa Corte di legittimità secondo il quale il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., comma 4;

  2. Nel nostro ordinamento processuale non è prevista una disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'articolo 338 c.p.c., a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello (o di revocazione di cui dell'articolo 395 c.p.c., nn. 4 e 5) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto, di tal che anche nel giudizio di appello deve farsi ricorso all'articolo 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio di cui all'articolo 359 c.p.c.;

  3. Nel caso di specie, poiché gli appellati si erano costituiti nel giudizio di appello dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio da parte dell’appellante ovvero quando ormai la rinuncia aveva gia' prodotto l’effetto estintivo, non opera la previsione del 4° comma dell'articolo 306 c.p.c., pertanto la sentenza impugnata, agli effetti di tale norma, nessuna statuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico della societa' rinunciante (Cass. Sez. 1, 10/03/2011, n. 5756);

  4. L’ accettazione della rinuncia agli atti del giudizio e' necessaria solo quando il rapporto processuale e' già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, 11/10/1999, n. 11384; Cass. Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978);

  5. Gli appellanti potevano costituirsi nel giudizio di appello avverso l'ordinanza ex articolo 700 c.p.c., pure successivamente alla notifica della rinuncia dell'appellante, e chiedere una vera e propria decisione sull'appello, ove ne avessero avuto interesse, interesse che deve pero' concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che perciò si sostanzia nell'avvenuta proposizione di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe alla parte una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall'estinzione del processo (Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387). In caso di positiva verifica della sussistenza della parte destinataria della rinuncia dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice puo' poi applicare all'esito il disposto dell'articolo 91 c.p.c..

  6. La Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, non ha valutato la sussistenza dell'interesse degli appellati costituitisi soltanto dopo la notificazione della rinuncia agli atti dell'appellante, a proseguire il giudizio di appello, ed ha adottato egualmente il provvedimento di condanna della rinunciante alle spese, nella specie non consentito dall'articolo 306 c.p.c., comma 4.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017

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