Nulla l’iscrizione dell’ipoteca da parte del fisco priva del preventivo contraddittorio con il contribuente

Venerdi 25 Settembre 2020

E’ nulla l’iscrizione dell’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate su beni immobili del contribuente senza la preventiva instaurazione con quest’ultimo del contraddittorio endoprocedimentale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18964/2020, pubblicata l’11 settembre 2020.

IL CASO: un contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, mentre la sentenza di quest’ultima veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale a seguito dell’appello promosso dall’amministrazione finanziaria. Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione sulla scorta di tre motivi.

LA DECISIONE: I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso con il quale il contribuente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto le cartelle di pagamento sottese all'impugnato avviso di iscrizione ipotecaria erano state notificate da oltre un anno e che, di conseguenza, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare preventivamente un'intimazione di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Pertanto, hanno cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, hanno accolto il ricorso originario promosso dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'iscrizione ipotecaria.

Gli Ermellini hanno:

1. ribadito l’orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione secondo il quale, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere l'ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione ad adempiere, di cui al citato art. 50, comma 2, in quanto l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto di espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014);

2. qualificato la censura del contribuente alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale quale denuncia della mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia d'iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale;

3. affermato che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il contribuente abbia invocato una norma in concreto non applicabile in quanto è compito del giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti ed applicare la normativa che regola i medesimi;

4. ribadito che in tema di riscossione coattiva d'imposta, l'amministrazione finanziaria, prima di procedere all’iscrizione dell’ipoteca su beni immobili, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve inviare al contribuente la comunicazione dell’avvio della procedura della suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, con il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all'iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento;

5. che l'omessa attivazione del suddetto contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che l'iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (cfr. in termini, Cass. n. 30534 del 2019; Cass. n. 23875 del 2015).



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