Notifica atto a persona di famiglia: quando può ritenersi valida

Come disposto dall’art. 139 del Codice di procedura civile, nel caso in cui il destinatario della notifica di un atto non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Martedi 25 Febbraio 2025

Con l’ordinanza n. 2154/2025, pubblicata il 30 gennaio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinché possa essere considerata valida la notifica consegnata “a persona di famiglia” del destinatario.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte riguarda l’azione promossa da una donna che, nel corso di una festa religiosa, era rimasta ferita a seguito dello scoppio di una miccia di fuochi d’artificio.

La donna conveniva in giudizio il Comune del luogo dove si era verificato l’evento denunciato. Nel costituirsi in giudizio, l’ente convenuto chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta dei fuochi. Richiesta che veniva accolta.

La ditta rimaneva contumacia e il giudizio si concludeva con la condanna di quest’ultima, in solido, con il Comune al risarcimento dei danni in favore dell’attrice.

Avverso la decisione di primo grado, il Comune proponeva appello. Nel giudizio si costituiva la ditta dei fuochi pirotecnici, spiegando appello in via incidentale. Deduceva di non essersi costituita innanzi al Tribunale in quanto la notifica dell’atto di chiamata in causa effettuata dal Comune era invalida, essendo stato l’atto consegnato alla sorella del titolare, la quale non faceva parte del suo nucleo familiare. L’appello incidentale veniva accolto dalla Corte di Appello la quale rimetteva la causa innanzi al Tribunale.

Pertanto, l’originaria attrice, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione della Corte territoriale per avere quest’ultima ritenuto insufficiente, al fine di escludere che la notifica fosse stata ritualmente effettuata a mani della sorella della titolare della ditta dei fuochi pirotecnici, la documentazione dalla stessa prodotta (stato di famiglia e registro dipendenti).

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha evidenziato che le sole risultanze anagrafiche non sono sufficienti a vincere la presunzione di convivenza (nel caso esaminato della sorella della destinataria) risultante dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario.

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, hanno osservato gli Ermellini:

  1. la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;

  2. in ogni caso è su colui che assume di non aver ricevuto l'atto, che cade l'onere di fornire la prova circa il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. A tal fine sono irrilevanti le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

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