Dal 5 marzo 2025 entra in vigore il decreto che introduce in via definitiva la nuova tabella unica nazionale per il calcolo del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti. Disponibile online la nuova applicazione di calcolo con alcune novità.
Lunedi 24 Febbraio 2025 |
Come già anticipato nel precedente articolo, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 recante la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (o macrolesioni) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
Il Dpr 12/2025 dà attuazione a quanto disposto dall'art. 138, comma 1, lettera b), che prevede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
I criteri di calcolo della nuova tabella unica nazionale traggono spunto dalle note tabelle di Milano e Roma, le prime delle quali sono state ritenute congrue in più occasioni dalla recente giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) la tabella unica prevede una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un’ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all’interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità.
Analogamente, l’indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Il punto base biologico, così come l'indennità giornaliera temporanea, sono quelli stabiliti per le lesioni micropermanenti.
Inoltre, come stabilito dall’art. 138, comma 3 del CAP, il Giudice può aumentare l’importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico-relazionali" personali del danneggiato.
Con l'entrata in vigore delle nuove Tabelle, abbiamo predisposto un'applicazione ad hoc con i nuovi valori come individuati negli allegati del DPR.
Oltre a recepire integralmente la nuova normativa, la nuova applicazione è stata riprogettata e migliorata rispetto alle precedenti applicazioni per il calcolo del danno non patrimoniale.
Vediamo brevemente le principali caratteristiche.