Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi la cancelleria non ha nessun onere di comunicazione

Con la sentenza n. 11291/2020, depositata il 12 giugno 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’obbligatorietà o meno da parte della Cancelleria di comunicare all’opponente agli atti esecutivi il decreto con il quale il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notifica alla controparte.

Lunedi 22 Giugno 2020

IL CASO: Nell’ambito di una procedura esecutiva fondiaria veniva depositato dalla curatela fallimentare un atto di intervento con il quale quest’ultima chiedeva al giudice dell’esecuzione l’assegnazione in prededuzione delle somme necessarie al pagamento dell’ICI e dell’IMU.

L’intervento veniva rigettato. Avverso il provvedimento di rigetto, la curatela proponeva opposizione e il giudice, dopo aver rigettato inaudita altera parte l’istanza di sospensione, fissava l’udienza di comparizione delle parti, assegnando all’opponente il termine per procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte e ordinava alla cancelleria di comunicare il suddetto provvedimento all’opponente. A tale ultimo incombente la cancelleria non provvedeva e all’udienza fissata nessuno delle parti compariva. Pertanto, l’opposizione veniva dichiarata inammissibile.

La curatela depositava istanza per la rimessione in termini e in subordine chiedeva la fissazione di un’ulteriore udienza innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. Anche tale ultima istanza veniva rigettata e veniva concesso all’opponente il termine di 90 giorni per instaurare il giudizio di merito.
Il giudizio veniva ritualmente introdotto e, a conclusione dello stesso, l’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale il quale riteneva che la mancata notificazione del ricorso nei termini fissati nel decreto di comparizione delle parti relativo alla fase sommaria valesse quale rinuncia alla domanda.

La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dalla curatela fallimentare. La ricorrente deduceva, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata ritenendo necessaria la comunicazione del decreto da parte della cancelleria, soprattutto in quanto disposta espressamente dal giudice dell’esecuzione, come era avvenuto nel caso di specie e, comunque, in ogni caso, la mancata comparizione delle parti avrebbe dovuto indurre il giudice dell’esecuzione a fissare una nuova udienza ai sensi dell’art. 631 c.p.c.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione, la quale nel rigettarlo ha affermato il seguente principio di diritto << In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale - ai sensi rispettivamente dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., comma 1 - il giudice dell’esecuzione fissa davanti a sé l’udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, non è soggetto a comunicazione a cura della cancelleria al ricorrente. Pertanto, il ricorrente che, non attivandosi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso, lasci scadere il termine perentorio fissato con tale decreto incorre nella declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta>>.

Gli Ermellini, nel decidere il ricorso, hanno richiamato il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei procedimenti camerali, qual è il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non è previsto nessun onere della cancelleria circa la comunicazione al difensore del ricorrente della data di fissazione dell’udienza, incombendo su quest’ultimo l’onere di attivarsi al fine di prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso. Pertanto la mancata attivazione dell’opponente per conoscere l’esito del ricorso con la conseguente mancata notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza alla controparte comporta la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.

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