Modalità di trasmissione della costituzione in mora e interruzione della prescrizione

Con l’ordinanza n. 27412/2021, pubblicata l’8 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla validità o meno, ai fini dell’interruzione della prescrizione, della notifica dell’atto di costituzione in mora al debitore presso il luogo di lavoro.

Giovedi 14 Ottobre 2021

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione nasce dal giudizio promosso dal titolare di una impresa individuale il quale conveniva in giudizio un funzionario di un ente pubblico chiedendo al Tribunale che venisse condannato al pagamento di un ingente somma di denaro quale corrispettivo dei lavori eseguiti su incarico del convenuto in favore del predetto ente.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, eccepiva, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dall’attore in quanto la lettera di costituzione in mora le era stata inviata presso il luogo di lavoro e non presso la sua abitazione.

La domanda attorea veniva rigettata dal Tribunale. Di diverso avviso la Corte di Appello la quale riformava la sentenza di primo grado, condannando il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma richiesta in primo grado.

Pertanto la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del gravame interposto dall’originario convenuto il quale, fra i vari motivi del ricorso, deduceva l’erroneità della decisione impugnata, avendo la Corte territoriale ritenuto perfezionata la costituzione in mora interruttiva della prescrizione inviata dall’attore originario, che era stata spedita con raccomandata con avviso di ricevimento non all'indirizzo della sua abitazione ma del suo luogo di lavoro.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo ha osservato che:

- l'atto di costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio;

- l’atto di costituzione in mora è un atto stragiudiziale per il quale, oltre alla scrittura, non è richiesto nessun rigore di forme;

- ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo sufficiente soltanto che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore;

- come previsto dall’art.1335 del Codice Civile, “ la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto" (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272).

Allegato:

Pagina generata in 0.044 secondi