I compensi all'avvocato sono dovuti anche per l'assistenza nella redazione di un contratto non concluso.

“L'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula – come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva ssistenza alla stipula e alla redazione - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto”.

Mercoledi 13 Ottobre 2021

Lo scorso 6 ottobre, con ordinanza n. 27097, la Cassazione ha riconosciuto il diritto del legale al compenso per l'ipotesi in cui abbia assistito il cliente nella redazione di un contratto, a prescindere dall'avvenuta conclusione dello stesso.

La Corte ha, cioè, richiamato l'art. 2 del D. M. n. 127/2004, il quale, alla lettera f), nell'indicare i compensi e le prestazioni di assistenza rese dagli avvocati nell'ambito dell'attività stragiudiziale, indica gli onorari dovuti, a seconda del valore della pratica, per l'attività di “redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza ella relativa stipulazione e redazione”.

La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 2015, accoglieva l'appello principale proposto da una S.p.a. e l'appello incidentale proposto da un avvocato contro la sentenza del Tribunale del 2011, con la quale era stata rigettata l'opposizione della Società avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento di € 56.250,00 a titolo di compenso dell'attività stragiudiziale svolte dal professionista. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello condannava la Società al pagamento della minor somma di € 19.984,00, escludendo che l'assistenza fornita per la redazione del contratto potesse essere oggetto di autonoma remunerazione in quanto non si era mai giunti alla stipula del contratto definitivo.

L'avvocato ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi:

- con il primo denunciava la violazione del vizio di motivazione in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. ; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, Tabella D, lettera f), del D. M. 8 aprile 2004, n. 127. A parere del ricorrente, la previsione di cui alla citata lettera f), avrebbe ad oggetto anche l'assistenza alla redazione di un contratto, essendo differenziate, nel testo di legge, l'attività di redazione e quella di assistenza alla redazione, quest'ultima applicabile anche all'ipotesi di semplice trattativa, come avvenuto nel caso de quo;

- con il secondo motivo, si contesta l'applicazione delle norme richiamate (nel primo motivo), al caso di specie, evidenziando che le attività in esse previste avrebbero carattere propedeutico all'attività di redazione o di assistenza alla redazione di un contratto;

- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., vizio di motivazione e violazione dell'art. 2697 cod. civ., e si contesta la valutazione della documentazione prodotta oltre all'applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio.

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbiti il secondo ed il terzo) ritenendo erronea la decisione della Corte d'Appello, la quale ha escluso l'applicazione dell'art. 2, lett. f) alla fattispecie concreta.

Al contrario, la norma citata contempla due attività distinte, vale a dire la redazione di contratti e l'assistenza nella stipulazione e redazione, quest'ultima “ravvisabile in tutti quei casi in cui l'avvocato, che non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente”.

Ciò è confermato nella previsione, contenuta nello stesso art. 2, lett. f), secondo cui “l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione”. Il giudice di secondo grado, pur avendo riconosciuto la consistenza dell'intervento dell'avvocato ricorrente sul contratto, ha ritenuto non riconducibili ad attività di redazione né a quelle di assistenza alla redazione, le correzioni apportate alle diverse stesure della bozza di contratto, riconoscendo tale attività svolte da altro studio legale.

Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello, in diversa composizione.

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