Funzione dell'atto di costituzione in mora.

Giovedi 26 Settembre 2019

La costituzione in mora è l’atto con il quale viene intimato al debitore l’adempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del creditore e trova la sua disciplina nell’articolo 1219 del codice civile il quale statuisce “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.

Inoltre, l’atto di costituzione in mora ha anche la funzione di interrompere la prescrizione del diritto. Infatti, secondo il disposto dall’articolo 2943 del codice civile, la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, anche da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore .

Quali elementi deve contenere l’atto di costituzione in mora per essere considerato idoneo ai fini dell’interruzione della prescrizione?

Sulla questione si è nuovamente pronunciata di recente la Corte di Cassazione con la l’ordinanza n. 23200/2019, pubblicata il 17 settembre scorso.

IL CASO: la vicenda esaminata trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto da una società, quale mandataria di alcuni professionisti, avente ad oggetto il pagamento da parte dell’ASL di somme a titolo di prestazioni farmaceutiche erogate in favore del suddetto ente, avverso il quale quest’ultimo proponeva opposizione. Il decreto ingiuntivo veniva revocato dal Tribunale e la sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello.

Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado, l’originaria creditrice interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’articolo 1219 c.c., in quanto i giudici di merito non avevano ritenuta valida, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la raccomandata che era stata inviata all’Asl nella quale era stata inserita la frase "vi ricordiamo, quali mandatari all'incasso, che dalle date sotto indicate inizieranno a decorrere gli interessi da ritardato pagamento per le seguenti distinte contabili".

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ribaltato le decisioni dei giudici di merito, ritenendo fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo hanno ribadito il consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo il quale “ai fini della costituzione in mora non è richiesta l'adozione di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”.

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