Actio negatoria servitutis: onere della prova

Giovedi 26 Settembre 2019

Con l'ordinanza n. 18028/2019 la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in materia di actio negatoria servitutis, di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e di onere della prova a carico del proprietario del fondo che agisce in negatoria.

Il caso: T. agiva in negatoria servitutis per chiedere accertarsi l'inesistenza, sul suo fondo, di una servitu' di passaggio in favore di C., il quale, nel costituirsi, chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del diritto di servitu' in favore del proprio fondo, deducendo che la servitu' era stata costituita per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di fondi appartenenti ad un unico proprietario, fino all'atto di divisione del 5.11.1999.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva la domanda proposta in via riconvenzionale, da C. e, per l'effetto, dichiarava il diritto di servitu' di passo in favore della sua proprieta' ed a carico della proprieta' di T.

Per la Corte territoriale, poiche' nell'atto di divisione nulla era stato previsto in ordine alla servitu', incombeva su T. l'onere di provare l'inesistenza del diritto reale in favore del fondo di C.

T. ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 949 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico di chi agisce in negatoria servitutis l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della servitu', mentre, invece, incomberebbe sull'attore l'onere di provare, anche in via presuntiva, la proprieta'; spetterebbe al convenuto la prova del diritto di servitu' da lui vantato.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata in quanto:

a) nell'actio negatoria servitutis, la titolarita' del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicche' la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto;

b) l'attore non ha, invece, l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo ma spetta al convenuto provare l'esistenza del diritto a lui spettante di compiere l'attivita', lamentata come lesiva dall'attore, in virtu' di un rapporto di natura obbligatoria o reale;

E in merito alla costituzione della servitu' per destinazione del padre di famiglia, la Corte osserva che:

- le opere visibili e permanenti, dalle quali si evinca l'asservimento di un fondo in favore di un altro fondo, devono essere predisposte dall'unico proprietario prima dell'alienazione o della divisione del fondo.

- inoltre, essa non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi e' proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.

- nel caso in esame, era onere di C, convenuto nell'actio negatoria servitutis ed attore in confessoria servitutis, dimostrare l'esistenza della servitu' per costituzione del padre di famiglia.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza||4 luglio 2019  n. 18028

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