La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29264 del 7 ottobre 2022 si occupa nuovamente del diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente di genitori divorziati e dei relativi presupposti e limiti.
Martedi 11 Ottobre 2022 |
Il caso: La Corte d'appello di Napoli, pronunciando in sede di reclamo, nell'ambito di un procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio, respingeva la domanda presentata da Tizio (tramite il suo amministratore di sostegno) per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia trentenne Mevia.
Per la Corte d'Appello non vi erano i presupposti per la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio in quanto (in sintesi):
a) il diritto al mantenimento era stato sancito con la sentenza di divorzio quando gia' sussisteva la condizione di amministrato dell'istante, e la figlia, all'epoca ventiduenne e munita di semplice licenzia media, non era impiegata in attivita' lavorative, avendo abbandonato un corso di estetista; sicche' tale circostanza non poteva dirsi nuova ai fini della pronuncia di revoca;
b) il semplice progredire dell'eta' della figlia, nell'invariata condizione di giovane munita di capacita' lavorativa generica, utilizzata in lavori al nero insufficientemente retribuiti nelle persistenti condizioni negative del mercato del lavoro al sud d'Italia, non poteva costituire motivo sopravvenuto di revoca dell'assegno.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il ricorso, ribadisce le seguenti considerazioni in materia di mantenimento di figli maggiorenni:
1) in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova e' gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'eta' del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalita' inversa per il quale, all'eta' progressivamente piu' elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro;
2) il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore eta', e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non puo' soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre;
3) egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
4) resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni piu' essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso
5) la Corte distrettuale non ha correttamente applicato i suddetti principi:
- le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d'Italia, non possono giustificare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilita';
- esse stesse sarebbero indicative, semmai, della necessita' della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilita', agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un'attivita' di lavoro; peraltro, un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non puo' essere - neppure astrattamente - riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata.