Quando si dice giurisprudenza illuminata. Una pronuncia, quella della Corte d’Appello di Firenze che, nel contenzioso da malpractice veterinaria, sempre ricorsivo nelle aule di giustizia, punta il “codice” sulla gestione del dolore che ha sofferto l’animale, amplia la legittimazione ad agire oltre il proprietario formale (qualcuno dovrà farsene una ragione!) e riconosce il danno non patrimoniale per la sofferenza patita nel vedere l’animale subire dolori evitabili.
| Giovedi 10 Settembre 2026 |
La sentenza, n. 2634 del 29 luglio 2026, non può non segnalarsi come una pronuncia di particolare interesse. Il suo profilo di maggiore originalità non risiede nell’avere accertato una generica negligenza professionale quanto nell’avere ricondotto a tale negligenza un danno non patrimoniale in capo agli umani di riferimento dell’animale. Danno però fondato non sulla sua morte ma sulle sofferenze evitabili che il veterinario avrebbe causato o non adeguatamente impedito.
La vicenda riguarda Pimpa (nome di fantasia), una cocker spaniel di tredici anni, condotta dal veterinario per una copiosa emorragia dalla bocca. Seguono estrazioni dentarie, ulteriori interventi, una trasfusione e infine il trasferimento presso un’altra struttura. Nonostante le cure, l’emorragia si ripresenta anche dopo questo trasferimento e risulterà fatale. Il fulcro della decisione, certamente innovativo, è rappresentato dalla verifica se il veterinario abbia omesso di alleviare il dolore di Pimpa o le abbia arrecato sofferenze inutili rispetto al fine terapeutico perseguito. Il giudizio di primo grado richiude con il rigetto delle domande proposte da Tizio e Caio, compagni umani di Pimpa, solo il primo però formalmente intestatario del cane. Ne segue il giudizio avanti la Corte di appello.
Questa valorizzerà gli esiti della rinnovata consulenza tecnica dalla quale emergono plurimi profili di inadempimento professionale. In particolare, vengono evidenziati l’omissione di accertamenti diagnostici preoperatori, modalità non ottimali nell’estrazione dentaria, carenze nella gestione dell’emorragia; la completa omissione di una adeguata terapia analgesica. Altro punto importante riguarda il consenso informato non risultando agli atti un’informazione adeguata ai proprietari circa la natura dell’intervento, le possibili complicanze e le informazioni necessarie per una decisione consapevole. Il veterinario avrebbe dovuto informare gli affidanti anche delle prevedibili sofferenze dell’animale, della loro possibile durata e delle alternative disponibili per alleviarle.
Il consenso informato, se ne deduce, non può riguardare soltanto la scelta se sottoporre o meno l’animale a una procedura estendendosi alla consapevolezza della eventuale sofferenza ragionevolmente prevedibile e delle opzioni praticabili per prevenirla o limitarla. Una nuova pagina scritta su questo tema spesso posto in ombra da chi dovrebbe invece illuminarlo.Questa volta lo ha fatto la giurisprudenza.
Come anticipato Il Tribunale, sulla base della CTU, aveva escluso che la morte di Pimpa potesse essere causalmente ricondotta alla condotta negligente del veterinario e dunque aveva rigettato le domande attoree. Va sottolineato come la consulenza d’ufficio avesse escluso un danno permanente di Tizio e Caio, compagni umani di Pimpa, causalmente riferibile alla vicenda. E tanto sul presupposto che la morte e la sofferenza di un animale provochino, secondo l’id quod plerumque accidit, una reazione normalmente contenuta e transitoria. In appello, però, la prospettiva cambia radicalmente.
In via preliminare va riportato un profilo molto interessante che riguarda la posizione di Caia, moglie di Tizio, non formalmente proprietaria di Pimpa. Il veterinario ne aveva sin dal primo grado contestata per questo la legittimazione a chiedere il risarcimento. Aspetto questo che non era stato trattato dal giudice di prime cure e riproposto dall’appellato veterinario. La Corte fiorentina respinge l’eccezione con parole che è opportuno ricordare, anzi sottolineare, per il loro valore rivoluzionario.
Caia, si legge in sentenza, ha fondato la sua pretesa sul fatto che, al pari del marito, aveva condiviso la vita familiare con Pimpa e dunque aveva patito per le sue sofferenze e per la sua morte. L'eccezione che il cane sia una mera res, prospettata dal veterinario e condivisa da alcuna giurisprudenza, e che in quanto tale della sua perdita o lesione si possa dolere solo il formale proprietario non può avere pregio. La Corte si spinge a scrivere che quella prospettata dall'appellato è una concezione obsoleta e ampiamente superata. L'ultimo ventennio ha visto infatti mutare profondamente la concezione del rapporto tra uomo ed animale d’affezione fino a considerare il benessere degli animali, tanto più se da compagnia, tra i valori costituzionalmente tutelati, ex art. 2 Cost.
Ma i passaggi ancora più significativi vengono ora e riguardano il riconoscimento del danno non patrimoniale. La Corte prende atto della profonda trasformazione intervenuta, negli ultimi vent’anni, nella considerazione giuridica e sociale del rapporto tra l’uomo e l’animale d’affezione. Un rapporto che non può più essere ricondotto alla mera relazione tra proprietario e bene, ma che coinvolge la dimensione affettiva e relazionale della persona e può costituire occasione di sviluppo e completamento della sua personalità.
L’evoluzione normativa, il mutamento del comune sentire e la crescente attenzione riservata anche dalla giurisprudenza alla condizione degli animali consentono di riconoscere nel legame affettivo con l’animale domestico un interesse giuridicamente rilevante, la cui lesione può determinare un danno non patrimoniale risarcibile. Concetto importante ma che, a onor del vero, è stato già richiamato in plurime occasioni dalla giurisprudenza che, in questa occasione, utilizza parole particolarmente incisive, osservando come chiunque condivida la casa e la propria vita con un animale sa quanto quel rapporto possa essere profondo sino a poter essere assimilato, senza forzature, a un rapporto familiare. E alla componente affettiva, continua la Corte, si accompagna inoltre una particolare responsabilità di cura dal momento che l’animale dipende dall’essere umano e proprio questa dipendenza alimenta sentimenti di protezione, particolarmente intensi quando l’animale è anziano o malato.
Ma vi è un aspetto decisivo che delimita con precisione il risarcimento riconosciuto nel caso concreto. I proprietari Tizio e Caio non avevano chiesto di essere risarciti per la morte del loro cane bensì per la sofferenza derivante dall’aver assistito a patimenti che avrebbero potuto essere evitati e che, secondo quanto accertato, erano stati in parte addirittura aggravati dalla condotta professionale del veterinario. Si è detto che il giudice di prime cure non aveva riconosciuto il danno biologico (nella sua componente psichica) richiesto dagli attori non avendo accertato un nesso causale tra la malpratica veterinaria e una vera e propria patologia psichica dei proprietari.
Ma questo diniego al danno biologico non esclude affatto, per la Corte, che la loro sofferenza sia giuridicamente rilevante. Le testimonianze avevano infatti descritto un cambiamento profondo nelle loro vite. isolamento, abbandono delle precedenti frequentazioni e attività, pianto, perdita di serenità e difficoltà nei rapporti sociali. Elementi che, sempre secondo la Corte, dimostrerebbero concretamente l'intensità del patimento subito. Da qui il riconoscimento di un danno non patrimoniale autonomo e svincolato dalla lesione della salute.
Un passaggio importante è quello nel quale la Corte spiega come nel dolore complessivamente provato dai proprietari convivevano due componenti quali la perdita di Pimpa e il tormento per le sofferenze che le erano state inflitte o non erano state evitate. Non avendo loro causalmente imputato la sua morte al veterinario, soltanto la seconda componente poteva essere risarcita. Per tale ragione, procedendo necessariamente in via equitativa, la Corte riconosce 2.500 euro a ciascuno dei due proprietari. A tanto si aggiungono le voci riferibili al danno patrimoniale (dove si segnalano tra le alte la risoluzione contratto con il veterinario e la restituzione importo corrisposto, le spese sostenute in favore della seconda struttura veterinaria).
Dunque una sentenza importante per quanto riguarda la responsabilità veterinaria. Una responsabilità che può essere individuata, ancorché non dedotto e provato il nesso causale con la morte dell’animale, se e qualora risultino sofferenze evitabili cagionate o non adeguatamente gestite. Una sentenza che ci dice come la gestione del dolore entra a pieno titolo nel contenuto della prestazione professionale dovuta e, trattandosi di un paziente non umano, il portato è davvero significativo. E’ stato evidenziato come la tutela risarcitoria non spetta solo al proprietario formale ma anche a chi abbia con l’animale una relazione concreta di vita, cura e affezione.
Possiamo leggere questa sentenza come un cambio di prospettiva ormai difficilmente reversibile? Dall’animale come bene all’animale come parte di una relazione affettiva e familiare giuridicamente rilevante. Auguriamocelo.