Una sentenza profondamente “ancora” ingiusta

La vicenda riguarda la sentenza n. 926/2025 resa dal Tribunale di Civitavecchia che ho definito profondamente ingiusta nonostante l’accoglimento (parziale) della domanda di parte attrice.

Venerdi 2 Gennaio 2026

Un cane dopo avere subito una ovarioistectomia ha delle perdite ematiche che fuoriescono dalla ferita chirurgica una volta riportato a casa. Morirà di lì a breve per una emorragia interna causata dal cedimento della sutura applicata a livello del moncone per l’emostasi delle arterie uterine destra e sinistra.

Il veterinario che ha eseguito l’intervento è ritenuto responsabile dal proprietario del cane per avere eseguito male l’intervento e avere incautamente riconsegnato il cane senza un adeguato controllo post-operatorio. Il veterinario si difende sostenendo la perfetta riuscita dell’intervento e che avrebbe trattenuto il cane in osservazione se il proprietario non avesse voluto riportarlo a casa. Eccepisce che il danno non patrimoniale per la perdita del cane non è risarcibile e comunque è privo di prova e comunque eccessivo. Scontata la chiamata in manleva della compagnia di assicurazione.

Sotto il profilo processuale il proprietario del cane deve dimostrare l’esistenza del contratto (nel caso in esame pacifica), il danno subito e allegare l’inadempimento. Il veterinario deve provare di avere correttamente adempiuto oppure che l’inadempimento, l’errore, o la colpa non è a lui imputabile.

Sotto questo profilo dalla CTU emerge che la tecnica operatoria appare correttamente eseguita fino ad un certo punto evidenziandosi, dopo quel punto, una serie di errori che hanno determinato un grave emoperitoneo e la morte per collasso cardio circolatorio conseguente allo shock ipovolemico determinato dalla emorragia interna. Il veterinario avrebbe dunque violato le leges artis. E, aggiunge la CTU, se il cane fosse stato monitorato ed assistito durante tutte le fasi del risveglio, con costante ed attenta assistenza professionale, chiunque avrebbe notato l’afflusso di sangue dalla ferita. sicché secondo una ipotesi probabilistica “se il paziente fosse rimasto più a lungo in osservazione con un monitoraggio professionale e strumentale costante l’evento letale forse si sarebbe potuto scongiurare”.

Dunque la CTU fa emergere un errore del veterinario nella fase esecutiva dell’intervento e un errore nella fase postoperatoria. La circostanza secondo cui il proprietario avrebbe ripreso il cane contro la volontà e le raccomandazioni del veterinario non trova adeguata prova. Ne per testi ne in via documentale.

Sotto quest’ultimo aspetto sottolineo un passaggio della sentenza dove si dice chiaramente come non può ritenersi credibile la circostanza che il ritiro del cane sarebbe avvenuto contro la volontà del veterinario e del personale sanitario dal momento che essa non risulti documentata, facendo apporre la sottoscrizione del cliente.

Risulta invece nel documento contenente il consenso informato che il veterinario (o la struttura) si era espressamente obbligato a seguire il paziente fino al risveglio trattenendolo per il tempo necessario al recupero delle funzioni vitali, solo raggiunte le quali il paziente avrebbe potuto essere dimesso compatibilmente con le condizioni cliniche entro una certa ora dello stesso giorno dell’intervento.

Tale aspetto ricorre con una certa frequenza nella casistica e tale sentenza sottolinea proprio l’importanza di una simile precauzione che sarebbe meglio ogni cliente chiedesse venisse posta nero su bianco.

Quanto alla determinazione del danno patrimoniale patito viene considerato il corrispettivo inutilmente versato al veterinario nonché la somma spesa per la perizia di parte.

Non condivisibile, a mio parere, il rigetto del Tribunale alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal proprietario del cane non riconoscendosi una lesione di un diritto inviolabile di una persona costituzionalmente rilevante. Quello che disarma è ancora una volta il riconoscimento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ne hanno escluso la risarcibilità ritenendolo “pregiudizio di dubbia serietà” ed essendo il rapporto uomo – animale privo di una specifica copertura costituzionale (sent.n. 26972/2008). Si legge in sentenza che “nulla quaestio circa la risarcibilità del danno non patrimoniale da morte o lesione dell’animale d’affezione laddove sia stato posto in essere un comportamento riconducibile ad una ipotesi delittuosa ex legge 189/2004 che sappiamo richiedono il dolo e non la “semplice colpa” (regalo della tanto osannata riforma Brambilla). Punto davvero nevralgico e vulnus ai danni del benessere animale.

In buona sostanza il veterinario viene condannato al solo risarcimento del danno patrimoniale. E tanto non è più accettabile a parer di chi scrive.

Vi è un altro aspetto che merita richiamo. Il veterinario ha chiamato in manleva la propria compagnia d assicurazione che solleva, nei suoi confronti, l’eccezione della violazione dell’obbligo di comunicazione del sinistro cui consegue la perdita del diritto all’assicurazione.

E’ l’assicuratore che deve provare che l'assicurato era a conoscenza dell'obbligo di cui all'articolo 1913 c.c. e che consapevolmente non lo abbia ottemperato occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c”). In questo senso vi è giurisprudenza di legittimità e merito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,11/07/2024, n. 19071 Corte d'Appello Roma, Sez. VI, Sent.,11/06/2025, n. 3671).

Per il Tribunale di Civitavecchia l’assicurazione non avrebbe provato né il dolo né la colpa e il conseguente danno patito dalla mancata comunicazione, bensì il mero ritardo, con la conseguenza che l’eccezione di decadenza per mancato avviso non può trovare accoglimento.

E’ invece fondata l’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2952 c.c.per cui i diritti diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda e nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Per questa ragione, il diritto di garanzia fatto valere dalla convenuta con la chiamata in causa della Società assicurativa non può che considerarsi prescritto, ai sensi dell'art. 2952, comma 3 c.c., con conseguente rigetto della domanda di manleva.

In conclusione. Viene riconosciuta la malpratica veterinaria ma non il danno non patrimoniale per la perdita del cane. Viene rigettato la manleva e dunque il veterinario dovrà rispondere in prima persona. Con evidente maggior rischio per il suo cliente. Peggio di così non poteva andate per il proprietario del cane.

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