Due aspetti fondamentali per chi si occupa di malpratica veterinaria. La consulenza medico legale e il consenso informato
Sotto il riflettore, anzi i riflettori, due storie di presunta malasanità vaterinaria.
| Venerdi 4 Settembre 2026 |
Un cavallo, affetto da una grave patologia respiratoria cronica e sottoposto a laringoplastica, muore circa un’ora dopo l’operazione. Un cane viene operato per il prolasso della ghiandola della terza palpebra dell’occhio sinistro. Nella fase postoperatoria insorge un’ulcera corneale che progredisce sino alla perforazione della cornea, rendendo inevitabile l’enucleazione dell’occhio. Entrambe le vicende hanno in comune un evento non previsto. La morte del cavallo e la perdita dell’occhio sinistro nel cane. Due eventi negativi le cui conseguenze, come vedremo, non porteranno ad un medesimo epilogo.
Nel caso del cavallo si ritene “più probabile che non” che una non corretta esecuzione dell’intervento abbia determinato la morte dell’animale avvenuta poco dopo l’intervento stesso. Il nesso causale individuato nella quasi immediatezza del decesso dell’animale. Nel caso del cane si contesta il post operatorio e dunque la mancata programmazione di adeguati controlli postoperatori, la carenza delle informazioni fornite al proprietario e la gestione tardiva della sintomatologia insorta (invero manca anche un quadro clinico preparatorio).
In entrambe le vicende sarà determinante la CTU. Gli esiti dell’’esame autoptico sul cavallo deceduto non individuano comportamenti negligenti o imperiti dei sanitari. La morte viene ricondotta a un’insufficienza cardio-circolatoria senza però individuane la ragione specifica. Nel caso del cane il CTU non ravvisa errori nell’esecuzione dell’intervento chirurgico e la responsabilità ascrivibile ai sanitari origina successivamente all’intervento. Viene individuata nella mancata programmazione di adeguati controlli postoperatori, nella carenza delle informazioni fornite al proprietario e nella gestione tardiva della sintomatologia insorta.
In buona sostanza attraverso la consulenza tecnica individua causalmente e scientificamente un collegamento sotto il profilo del più probabile che non tra condotta e danno (si legge nella CTU che la progressione dell’ulcera corneale sino alla perforazione del globo oculare presenta un rischio maggiore del 60% in presenza di terapie non tempestive, insufficienti o inadeguate).
Quindi da una parte abbiamo un evento infausto che si verifica immediatamente in occasione dell’intervento e dall’altra un intervento verosimilmente corretto ma le conseguenze della ritenuta malpratica veterinaria hanno origine in fatti successivi all’intervento.
A complicare le due vicende la presunta violazione del consenso informato, contestato dal proprietario del cavallo sul presupposto che non era stato prestato da lui bensì dal cavaliere che aveva in detenzione l’animale (occupandosene sotto il profilo della preparazione agonistica che della salute) e che comunque non sarebbe stato idoeneo a rappresentare al “paziente” quale fosse lo stato dell’arte medica sul punto. Nel caso del cane il modulo di consenso informato viene contestato perchè non contenente adeguate informazioni sulle condizioni di rischio specifico, sulle probabilità di insuccesso, sulle possibili complicanze, sulle alternative terapeutiche e sulle conseguenze. E questo nonostante il proprietario del cane avesse dichiarato firmando il modulo di essere stato informato degli eventuali rischi dell’intervento.
Ebbene per il Tribunale il modulo di consenso informato sottoscritto dal cavaliere (legittimato a farlo secondo previsione dello stesso codice deontologico veterinario) è conforme alla corrente prassi veterinaria e contenente informazioni parametrate alla laringoplastica. Nel caso del cane il modulo di consenso informato viene “bocciato” proprio per i motivi di cui sopra e individuati dal CTU. Il Tribunale riterrà questa - e solo questa- una formula generica, sostanzialmente di stile, priva di un effettivo riferimento al caso concreto.
Cosa ci portiamo “in studio” da queste due sentenze? Almeno un paio di considerazioni importanti.
La prima che il quadro clinico come si presenta non conduce automaticamente all’accertamento della responsabilità del veterinario (e nel caso del cavallo l’animale è financo deceduto). Questo aspetto è molto importante nel primo contatto tra avvocato e cliente. Mai dare nulla per scontato soprattutto laddove lo stress emotivo del cliente è altissimo sino a non volere considerare neanche per un attimo che l’insuccesso del veterinario non sia in alcun modo riconducibile ad una malpratica di quello.
In tale ambito si deve evidenziare come l’esame autoptico nella più parte dei casi può rivelarsi determinante se accompagnato successivamente da una valutazione clinica di altro specialista (mi riferisco al medico legale veterinario). Coloro che per disgrazia dovessero trovarsi a rivendicare una malpratica veterinaria non si aggrappino a presunti comportamenti o ritenute espressioni poco professionali del veterinario che si è occupato del caso. Non hanno alcun pregio e non risolvono il principale scoglio che incontra un legale che è l’assolvimento dell’ onere probatorio incombente sul proprio cliente-paziente. Che è preciso e presenta fasi e passaggi che nulla hanno a che vedere con tutto ciò che non è scientificamente dimostrabile.
La seconda considerazione riguarda il consenso informato, vera e propria buccia di banana sulla quale può capitare alle strutture sanitarie di fare scivoloni pericolosi. Il consenso informato è altra cosa rispetto al modulo del consenso informato, contenente ancora troppe volte quello che è il preventivo di spesa di quell’intervento o di quella prestazione. Inevitabile che tale voce attiri l’attenzione del cliente che non bada a spese pur di salvare il proprio compagno non umano.
La sentenza relativa al problema oftalmico del cane ci dice che l’informativa a cui è tenuto il veterinario riguarda il prima (ci deve essere un prima), il durante e anche il dopo di una certa prestazione veterinaria. Aspetto che non poche volte ho visto non considerare. Qui consenso (non) informato e gestione postoperatoria hanno finito per intrecciarsi. L'informazione deve riguardare anche i controlli successivi necessari, i sintomi ai quali prestare attenzione, le condotte da adottare e la necessità di rivolgersi immediatamente al veterinario qualora compaiano determinate problematiche. In altre e più semplici parole l’idoneita del consenso informato non può valutarsi dal fatto che il cliente del veterinario abbia firmato un modulo.
Chiudo con una personale considerazione sul fatto che -come si legge nella sentenza che ha riguardato il cavallo- un modulo normalmente utilizzato nella pratica veterinaria garantisca la corretta informazione al cliente-paziente. Occorrerebbe sempre verificare che siano state effettivamente illustrate natura e finalità dell’intervento, rischi prevedibili, possibili complicazioni, alternative terapeutiche e conseguenze della mancata esecuzione. E soprattutto che s sia parlato di quell’intervento, di quella patologia, delle diversi fasi terapeutiche e non dello scibile veterinario sintetizzato come un bigino.