Il litisconsorzio nei giudizi di impugnazione delle cartelle di pagamento

Nei giudizi avente ad oggetto l’impugnazione delle cartelle di pagamento, il contribuente ricorrente è obbligato a chiamare in causa, oltre all’agente della riscossione, anche l’ente impositore?

Martedi 23 Aprile 2019

Sulla questione si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 10669/2019, pubblicata il 17 aprile scorso, fornendo risposta negativa.

IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame della Suprema Corte, la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento in quanto il giudizio era stato promosso solo contro l’agente della riscossione e non anche contro l’ente impositore. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dal contribuente. Quest’ultimo, pertanto, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata in quanto il ricorso avverso le cartelle esattoriali può essere proposto nei confronti del solo agente della riscossione non essendo l’ente impositore litisconsorzio necessario e che è onere dell’agente della riscossione chiamare in causa il suddetto ente.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito e nell’accogliere il ricorso ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.

Pertanto, hanno continuato, gli Ermellini, se la legittimazione passiva spetta all’ente creditore, il concessionario ha l’onere di chiamare in giudizio il suddetto ente, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

D’altronde, hanno concluso, è la legge a prevedere che l’esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 112 del 1999 secondo la quale <>.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.10669/2019

Pagina generata in 0.085 secondi