La qualifica di convivente nella relata di notifica può essere superata dalla prova contraria

E’ nulla la notifica di un atto consegnato in un luogo diverso dalla residenza del destinatario a persona qualificatasi quale convivente di quest’ultimo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 10543/2019, pubblicata il 15 aprile scorso.

Venerdi 19 Aprile 2019

IL CASO: La questione esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione prende spunto dall’impugnazione da parte di un contribuente di alcuni avvisi di intimazione a questi notificati per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriale. Tutti gli atti prodromici erano stati consegnati al padre del destinatario che si era dichiarato suo convivente.

Il contribuente eccepiva la nullità della notifica in quanto eseguita in un luogo diverso da quello della sua residenza. Al fine di fornire la prova di quanto eccepito, il contribuente allegava al ricorso il certificato anagrafico attestante la residenza in un luogo diverso da dove era stata eseguita la notifica.

Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di gravame la decisione di primo grado veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata non avendo il giudicante, secondo la ricorrente, attribuito alla relata di notifica della cartella, attestante la consegna a familiare convivente del contribuente, valore di atto dotato di pubblica fede e di non aver valutato la circostanza che sul punto il contribuente non aveva fornito nessuna prova contraria.

LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, dall’esame della sentenza impugnata emergeva che il contribuente aveva sin dal primo grado eccepito e documentato la circostanza circa la propria residenza anagrafica in un luogo diverso da quello dove era stata eseguita la notifica dell'atto presupposto, ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo il quale “ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario (quest'ultimo dichiaratosi, nella specie, "familiare convivente") non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicchè il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto” (Cassazione n. 4095/2014; Cassazione n. 3906/2012).

Inoltre, secondo gli Ermellini:

  1. non è sufficiente che la persona cui viene consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza";

  2. la qualifica di convivente indicata nella relazione di notifica, può essere superata dalla prova contraria fornita dal destinatario dell’atto attraverso il certificato di residenza da dove risulta che alla data della relata già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione, e quindi che non è convivente con le persone che risiedevano all'indirizzo dove viene eseguita la notifica.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 6 TRI|Civile|Ordinanza||15 aprile 2019 n. 10543

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