La libertà religiosa va limitata per impedire che venga violato il limite dell'ordine pubblico

Avv. Francesco Contino.
Venerdi 19 Maggio 2017

Con la sentenza 24084/2017 la Corte di cassazione si pronuncia in merito al diritto alla libertà religiosa sancito dall'articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Nel caso preso ad esame dalla Suprema Corte, veniva sottoposto agli ermellini il caso di un individuo di fede sikh che veniva trovato in possesso di un coltello ( KIRPAN) lungo 18,5 cm.

L'imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio sosteneva la violazione dell'art. 4 della legge 110 del 1975 e il vizio di motivazione della condanna comminata.

Assumeva altresì che il porto del coltello di cui era in possesso costituiva espressione del principio di libertà religiosa previsto all'articolo 19 già citato : l'imputato ha addotto a giustificazione del porto del coltello contestato il credo religioso della popolazione Sikh, che impone  il porto del coltello il quale costituisce, per la religione in esame, simbolo religioso.

La Suprema Corte, nel corpo della sentenza ripercorre  le motivazioni in base alle quali, nel caso specifico, non sussiste il giustificato motivo di cui alla legge 110/1975.  Senza dilungarsi eccessivamente in questa sede, secondo il costante orientamento della Cassazione sussiste la scriminante del giustificato motivo " ... quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (ex multis, Sez. 1 n.4498 del 14.1.2008, rv. 238946). Per fare alcuni esempi, è giustificato il porto di un coltello da chi si stia recando in un giardino per potare alberi o dal medico chirurgo che nel corso delle visite porti nella borsa un bisturi; per converso, lo stesso comportamento posto in essere dai medesimi soggetti in contesti non lavorativi non è giustificato e integra il reato".

Nel caso di specie non si rinviene nessuna giustificazione del comportamento nè nelle circostanze fattuali e relazionali relative all'accadimento, nè tantomeno nelle circostanze soggettive di cui al comportamento dell'imputato, nè relative alla funzione dell'oggetto o ai luoghi dell'accadimento.

Il Supremo consesso, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale sentenza n. 63/2016) e alla legislazione europea ( art. 9 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo), la quale prevede che il diritto nazionale possa imporre limitazioni alla libertà religiosa " se l'uso di quella libertà ostacola... l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica"conclude quindi sostenendo, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria sul punto, che la libertà religiosa va limitata per impedire che venga violato il limite dell'ordine pubblico che compendia i valori della pacifica convivenza e della sicurezza.

Quanto detto, la Corte lo prevede anche in virtù del fatto che la violazione contestata al ricorrente è riferita alla violazione delle prescrizioni contenute nella legge nazionale di cui in argomento.

Allegato:

Cass. penale Sez. I Sentenza del 15/05/2017 n.24084

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