Notifica pec al domiciliatario: sufficiente che l'indirizzo pec risulti da pubblici elenchi

Sabato 20 Maggio 2017

La notifica di un atto alla pec del domiciliatario è valida anche se nell’elezione di domicilio non è stato indicato il suo indirizzo di posta elettronica certificata, non essendo necessaria la previa trascrizione dello stesso. La notifica al domiciliatario è condizionata solo dal fatto che l’indirizzo pec risulti da pubblici elenchi.

Questo è l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 11759/2017 del 11 maggio 2017.

IL CASO: La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto da una società avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di vendita di un terreno e il risarcimento dei danni. Nel giudizio di appello Il legale della società aveva eletto domicilio presso lo studio di un altro legale dichiarando espressamente di voler ricevere ”tutte le comunicazioni” e gli “avvisi” ad un numero fax ed al suo indirizzo di posta elettronica certificata, che venivano entrambi indicati nell’atto. La sentenza di appello emessa il 26 ottobre 2015 veniva notificata presso il difensore domiciliatario il 4 novembre 2015 (nove giorni dopo la pubblicazione). Avverso la suddetta sentenza di appello, la società proponeva ricorso per Cassazione con atto notificato in data 26 aprile 2016 (sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza). Nel controricorso veniva eccepita la tardività della notifica del ricorso.

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ritenendo valida la notifica eseguita all’indirizzo pec del domiciliatario, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 325, secondo comma, del codice di procedura civile.

I Giudici di legittimità hanno evidenziato che:

1. Nell’atto di appello era chiara la volontà del difensore di voler ricevere a mezzo fax o all’indirizzo pec solo “le comunicazioni” e “gli avvisi” quindi tutti gli atti provenienti dalla Cancelleria, mentre era altrettanto chiara la volontà di delegare al domiciliatario la ricezione degli atti di parte quali le “notificazioni”;

2. Nessuna norma richiede, ai fini della validità della notifica al domiciliatario, la previa trascrizione del suo indirizzo pec nell’atto di elezione di domicilio;

3. La legge 53/94, come modificata dall’art. 46, comma 1 lettera a del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, consente liberamente “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale….a mezzo di posta elettronica certificata (art. 1) e condiziona tale modalità di notifica unicamente al fatto che l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi (art.3), situazione sussistente nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 11/05/2017 n.11759

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