La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione nell' ordinanza n. 6623/2016 si è pronunciata su una questione processuale in tema di rapporti tra domanda risarcitoria e chiamata di terzo.
Giovedi 14 Aprile 2016 |
Nel caso in esame due condomini, proprietari di un appartamento, convengono in giudizio altri due condomini, proprietari dell'unità immobiliare soprastante, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni da acqua piovana.
I convenuti chiamano in causa il Condominio, ritenendolo responsabile dell'evento dannoso e quest'ultimo a sua volta chiama in garanzia la compagnia di assicurazioni, che si costituisce contestando la domanda.
Il giudice di pace accoglie la domanda degli attori e condanna il condominio al risarcimento del danno; il condominio propone appello e il Tribunale riforma la sentenza di primo grado ritenendo che “gli attori avevano sempre e solo richiesto (anche dopo la chiamata in causa del condominio) la condanna dei convenuti (n.d.r. i due condomini) al risarcimento, sicchè la condanna ai danni direttamente nei confronti del condominio era stata pronunciata senza vi fosse domanda in tal senso da parte degli attori.”
I due attori, soccombenti in secondo grado, propongono quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c.; la Cassazione, nell'accogliere il ricorso, osserva che nel caso di specie trova applicazione il principio dell'estensione automatica della domanda della parte attrice al terzo chiamato.
In particolare, ribadisce la Corte, nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un'espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto - obbligazione ex illicito - oggettivamente unico.
E infatti i due condomini convenuti hanno chiamato in causa il Condominio indicando in quest'ultimo il soggetto responsabile dei danni, e pertanto ad esso la causa deve ritenersi comune.
Ne consegue che, non trattandosi di chiamata in garanzia, nè propria nè impropria, la domanda attorea deve ritenersi estesa di diritto al condominio.