Cassazione civ. Sez. VI - 2, Ordinanza n. 6623 del 06-04-2016

Giovedi 14 Aprile 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10329/2014 proposto da:

P.M., F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREINA GILI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza a 6471/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l'Avvocato Andreina Gili difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.:

"1. - P.M. e F.L., proprietari di un appartamento sito nel condominio (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al giudice di pace di Torino B.C. e D.M.G., proprietari dell'appartamento soprastante, per sentirli condannare al risarcimento di danni da infiltrazioni d'acqua piovana.

Nel resistere in giudizio i convenuti chiamavano in causa il condominio (OMISSIS), cui attribuivano la responsabilità dell'evento dannoso. Il condominio si costituiva e a sua volta chiamava in garanzia la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., che pure resisteva in giudizio.

Il giudice di pace accoglieva la domanda condannando il condominio al risarcimento del danno in favore degli attori.

1.1. - Tale sentenza era riformata dal Tribunale di Torino, adito dal condominio. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale riteneva che gli attori avevano sempre e solo richiesto (anche dopo la chiamata in causa del condominio) la condanna dei convenuti al risarcimento, sicchè la condanna ai danni direttamente nei confronti del condominio era stata pronunciata senza vi fosse domanda in tal senso da parte degli attori. ...

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