Attestazione di conformità priva di firma del legale: nullità insanabile?

Il Tribunale di Napoli con l' si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione della attestazione di conformità da parte dell'avvocato.

Mercoledi 13 Aprile 2016

Il caso: il legale del creditore ottiene un decreto ingiuntivo, depositato telematicamente, come impone la legge; “scarica” dal fascicolo informatico le copie del ricorso e del decreto e provvede alla notifica al debitore ingiunto, previa allegazione alle copie da notificare dell' attestazione di conformità agli originali contenuti nel fascicolo informatico; però si dimentica di sottoscrivere la dichiarazione di attestazione.

Nel successivo giudizio di opposizione al D.I. il convenuto eccepisce la inesistenza o la nullità insanabile dell'atto notificato in quanto privo della necessaria sottoscrizione da parte del legale.

Il Tribunale partenopeo rigetta l'eccezione sollevata dal convenuto per i seguenti motivi:

a) il decreto ingiuntivo notificato reca comunque a margine i dati che ne attestano la provenienza, ossia la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere;

b) in allegato al provvedimento notificato sono presenti il ricorso, la procura ad litem ed anche l'attestazione di conformità, ad opera dell'avvocato che ha estratto le copie dal fascicolo informatico;

c) l'identità dell'avvocato è comunque ricavabile aliunde all'interno dell'atto medesimo;

d) l'atto notificato ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 3° comma c.p.c. per cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; peraltro, il Tribunale richiama anche il 1° comma dell'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”, richiamando quindi il principio della c.d. tassatività delle nullità, secondo il quale la nullità si determina solo quando è espressamente prevista dalla legge.

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(nuove specifiche ex DM 28 dicembre 2015).

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