Il Tribunale di Napoli con l' si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione della attestazione di conformità da parte dell'avvocato.
Mercoledi 13 Aprile 2016 |
Il caso: il legale del creditore ottiene un decreto ingiuntivo, depositato telematicamente, come impone la legge; “scarica” dal fascicolo informatico le copie del ricorso e del decreto e provvede alla notifica al debitore ingiunto, previa allegazione alle copie da notificare dell' attestazione di conformità agli originali contenuti nel fascicolo informatico; però si dimentica di sottoscrivere la dichiarazione di attestazione.
Nel successivo giudizio di opposizione al D.I. il convenuto eccepisce la inesistenza o la nullità insanabile dell'atto notificato in quanto privo della necessaria sottoscrizione da parte del legale.
Il Tribunale partenopeo rigetta l'eccezione sollevata dal convenuto per i seguenti motivi:
a) il decreto ingiuntivo notificato reca comunque a margine i dati che ne attestano la provenienza, ossia la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere;
b) in allegato al provvedimento notificato sono presenti il ricorso, la procura ad litem ed anche l'attestazione di conformità, ad opera dell'avvocato che ha estratto le copie dal fascicolo informatico;
c) l'identità dell'avvocato è comunque ricavabile aliunde all'interno dell'atto medesimo;
d) l'atto notificato ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 3° comma c.p.c. per cui “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”; peraltro, il Tribunale richiama anche il 1° comma dell'art. 156 c.p.c., ai sensi del quale “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”, richiamando quindi il principio della c.d. tassatività delle nullità, secondo il quale la nullità si determina solo quando è espressamente prevista dalla legge.
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(nuove specifiche ex DM 28 dicembre 2015).