Avvocati: in Gazzetta il decreto sui requisiti per rimanere iscritti all'albo

Testo in vigore dal 22/4/2016.

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 81 del 07/04/2016 il Decreto n. 47/2016 relativo al “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense”. Trattazione di almeno cinque affari all'anno e polizza assicurativa tra i requisiti per fare l'avvocato.

Martedi 12 Aprile 2016

Nel decreto n. 47/2016 sono indicati specificatamente i requisiti necessari per rimanere iscritti all'Albo degli Avvocati; in base all'art. 2 comma 2 la professione forense è esercitata in modo effettivo, abituale, continuativo e prevalente quando l'avvocato:

a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista;

d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

Il Consiglio dell'Ordine ogni tre anni ha il compito di verificare la sussistenza di tutti i suddetti requisiti, che devono ricorrere congiuntamente; è comunque previsto che la suddetta verifica non sarà svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, che attestano l'esercizio effettivo, abituale, continuativo e prevalente della professione, comporta la cancellazione dall'Albo.

Il consiglio dell'ordine, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo, invita l'avvocato a presentare eventuali osservazioni in forma scritta entro un termine non inferire a trenta giorni; l'avvocato può chiedere di essere sentito personalmente.

Nuova iscrizione all'Albo.

Se l'avvocato è stato cancellato dall'Albo nei casi di cui alle lett. a), b), d) ed f), potrà nuovamente esservi iscritto nel momento in cui dimostra di aver acquisito i suddetti requisiti; diversamente, se la cancellazione è stata deliberata per la mancanza dei requisiti di cui alle lett. c) ed e) – ossia la trattazione di almeno cinque affari nell'anno e l' osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale – l'avvocato non potrà essere nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Decreto n. 47/2016

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