Il convenuto non si presenta all'incontro? Non deve pagare le spese di mediazione

A cura della Redazione.

La sentenza del Tribunale di Monza del 10 febbraio 2016 affronta alcune interessanti questioni processuali e di merito, tra cui quella sulle conseguenze della mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione, in relazione alla accertata infondatezza della domanda.

Lunedi 11 Aprile 2016

Con atto di citazione il sig. S., assumendo di vantare un credito nei confronti del Condominio C. per anticipazioni dallo stesso effettuate quando egli rivestiva la carica di amministratore del condominio in questione, conveniva in giudizio quest'ultimo chiedendo il rimborso della somma di € 4.595,74; il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di controparte, eccependo, tra l'altro, la prescrizione presuntiva triennale, e con domanda riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni assertivamente derivanti dall'irregolare gestione condominiale nel periodo considerato.

Il Tribunale esamina le varie domande ed eccezioni e statuisce quanto segue:

a) Eccezione di prescrizione presuntiva: tale eccezione deve essere disattesa alla luce delle argomentazioni svolte dal convenuto: infatti nella comparsa di risposta il Condominio contesta il credito dell'attore ritenendolo non provato, e più precisamente non risulta provato “se e a che titolo lo S. avrebbe diritto alle somme domandate in citazione, oltre quanto comunque corrispostogli".

Sul punto il tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che "in tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta" (cfr.: Cass., Sez. L, sentenza n. 12771 del 23.07.2012) e che l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso (Cass., Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21.06.2010).

b) Condotta processuale del convenuto:

Il condominio convenuto eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea per mancata effettuazione del previo procedimento di mediazione, ma, una volta presentata la domanda da parte dell'attore, non si presenta.

L'attore chiede quindi la condanna della controparte anche al pagamento delle spese di mediazione.

Il Tribunale, nel ritenere infondata tale istanza, e nel rigettare tutte le domande dell'attore, in quanto generiche e non provate, osserva che la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, determina non la condanna al pagamento delle spese di mediazione nei confronti della controparte, bensì solo la condanna al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato.

Peraltro, osserva il Tribunale, con una valutazione ex post, la mancata partecipazione del condominio convenuto al procedimento di mediazione non può essere ritenuta ingiustificata, e ciò proprio alla luce dell'accertata infondatezza della domanda dell'attore.

Testo della sentenza

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