L'istigazione a delinquere è un reato previsto e punito dall'articolo 414 del Codice Penale vigente, in base al quale "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione"….
| Venerdi 6 Novembre 2026 |
La norma, in particolare, è posta a tutela dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza Collettiva, sanzionando le condotte che, pur non determinando la commissione di un reato specifico, provocano inquietudine ed allarme sociale nella popolazione.
Alla base del reato vi è, pertanto, il fatto che la istigazione sia pubblica, secondo la definizione di cui all'art.266 C.P. poiché essa causa nella Opinione Pubblica la sfiducia nella sicurezza sociale e nelle Istituzioni, specie in quelle preposte a garantire l’Ordine Pubblico.
Nello specifico, il reato si realizza quando qualcuno incita pubblicamente una o più persone a commettere uno o più reati sia delitti o contravvenzioni, a prescindere che il reato istigato venga poi effettivamente commesso.
Inoltre, l’art.414 C.P. costituisce una chiara deroga a quanto disposto dall'art.115 C.P., secondo il quale non è punibile l'istigazione non seguita dalla commissione di un reato.
La caratteristica primaria del reato è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente. Inoltre, il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora si tenga una condotta silenziosa violando i propri obblighi di garanzia, e l'istigazione può altresì avvenire tramite la commissione di altro reato, quando si dimostri la ferma volontà di istigare commettendo un reato a fini dimostrativi.
In ogni caso, essa deve comportare la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente.
A tal fine, é richiesta una certa contestualità cronologica tra istigazione e fatto istigato, poiché, altrimenti, verrebbe meno il presupposto della idoneità della azione illecita.
Sul punto, la Giurisprudenza più rilevante qualifica il delitto come reato di pericolo concreto, di cui va accertata la concreta idoneità causale della condotta posta in essere per il suo contenuto, per i destinatari e per le circostanze di fatto a provocare delitti.
Per contro, non è necessario che si istighi alla commissione di un preciso reato, essendo sufficiente la determinazione dei suoi elementi di fatto. Per tale motivo è indifferente che intervenga una causa di estinzione del reato, che manchi una condizione di punibilità o che la persona istigata sia non imputabile ovvero non punibile (come ad es. nel caso di Minori di età inferiore a 14 anni), sebbene la questione risulta ormai superata dal recente Decreto Sicurezza del Governo, di cui ci occuperemo infra.
Viene, tuttavia, richiesto il dolo generico, ossia la mera volontà di istigare altri soggetti alla commissione di reati, con la consapevolezza di farlo pubblicamente.
La norma sanziona insieme l'istigazione a commettere taluni delitti o contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al punto 1 dell’art.414 C.P.
Non vi è dunque alcun ostacolo alla configurabilità di entrambi i reati, data anche la diversità dei beni giuridici tutelati (Ordine pubblico nella istigazione ed il bene giuridico di volta in volta individuato).
Tuttavia, una parte della Dottrina definisce l'elemento soggettivo come dolo istigatorio, una speciale forma di dolo specifico, costituito dalla possibilità di configurare il delitto istigato come un modello da seguire in base alla istigazione operata bei confronti dell’autore.
Riassumendo, affinché possa configurarsi l'istigazione a commettere un reato la stessa deve essere
Pubblica: rivolta a un numero indeterminato di persone, oppure effettuata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure attraverso strumenti di diffusione come la stampa, i social media e le piattaforme online.
Concreta e idonea: l'esortazione deve avere una reale capacità persuasiva e creare un pericolo concreto per l'ordine pubblico mentre una mera critica o una manifestazione di dissenso politico non costituiscono reato.
Quando, tuttavia, con più fatti si istighi la commissione di più reati, si verifica un concorso materiale di reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 C.P. Tuttavia, va sottolineato che l'istigatore, qualora venga commesso il fatto istigato, risponderà in concorso anche di questo, sempre se abbia apportato un contributo materiale o morale causalmente riconducibile alla istigazione.
Il terzo comma della stessa norma punisce “l'apologia di delitti”, ovvero il pubblico elogio di atti delittuosi con modalità tali da poter indurre altri all'azione criminale, che costituisce una figura autonoma di reato rispetto all'istigazione laddove la stessa afferma che “Alla stessa pena stabilita soggiace anche chi pubblicamente [fa l'apologia di uno o più delitti.. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.
Per aversi apologia di reato non basta che venga espresso un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che si determini il rischio di consumazione di delitti lesivi di interessi analoghi a quelli offesi dal crimine esaltato. L'apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di istigazione indiretta che, tuttavia, non è estesa anche alle contravvenzioni.
A differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l'apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dalla approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali, idonea a turbare l'ordine pubblico. Anche in questo caso è necessario il concreto accertamento dell'idoneità della condotta a mettere in pericolo l'Ordine Pubblico.
Secondo la Suprema Corte (v. sent. n.40552/2009), "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo"
Le sanzioni previste per tali condotte illecite variano a seconda della gravità del reato oggetto dell'istigazione:
Istigazione a commettere delitti: reclusione da 1 a 5 anni.
Istigazione a commettere contravvenzioni: reclusione fino a 1 anno oppure multa fino a 206 euro.
Aggravanti: le pene aumentano se il fatto viene commesso tramite strumenti informatici o telematici, oppure se l'istigazione ha a oggetto delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.
Alla stessa pena stabilita nel primo punto soggiace anche chi pubblicamente fa la apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'art.302 C.P., che sanziona l'istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, se l'istigazione o l'apologia riguarda “delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità”, la pena è aumentata della metà come sancisce l’art 414 C.P.
Tale dizione ha trovato ingresso anche nel Decreto Sicurezza approvato dal Governo, da cui è scaturito l’arresto del presunto responsabile successivamente liberato in mancanza di indizi rilevanti su tale accusa.
Nel nostro Ordinamento vi sono all’incirca 20 fattispecie che vedono la finalità di terrorismo o di eversione tra i propri elementi costitutivi.
L’elemento che le accomuna, con la sola eccezione forse del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, è il fatto di descrivere altrettanti reati di pericolo: l’omicidio, la distruzione di beni concorrono con o costituiscono aggravanti di queste fattispecie, le quali sono tese a punire l’attentato, l’istigazione, l’organizzazione, o, prima ancora, la preparazione dell’atto criminale, intervenendo nelle fasi dell’accordo, del finanziamento, dell’addestramento, addirittura dell’organizzazione del viaggio per raggiungere il luogo all’estero, in cui il soggetto intende compiere condotte con finalità di terrorismo.
Altro elemento che accomuna tutte queste fattispecie è l’essere delitti a dolo specifico atteso che il fatto, per essere sussunto sotto taluna di queste fattispecie deve essere commesso per finalità di terrorismo o di eversione.
Le ragioni di questa tecnica normativa sono chiare a tutti gli studiosi della materia: l’importanza del bene giuridico o, meglio, dei beni giuridici in gioco e la potenzialità lesiva dell’atto sono tali da esigere una tutela anticipata: la verificazione dell’evento o peggio ancora il raggiungimento dello scopo terroristico costituiscono un costo intollerabile per l’ordinamento, quindi non c’è alternativa al prevedere un intervento fortemente anticipato dello strumento penale.
Altrettanto chiare a tutti sono le problematiche legate al ricorso a questa tipologia di reati: se vogliamo fare sul serio con i principi di legalità e offensività, l’accertamento del pericolo così come l’accertamento del dolo specifico impongono al legislatore in sede di creazione della fattispecie e all’interprete in sede di sua applicazione, di riconoscere la concreta idoneità della condotta sia alla causazione dell’evento per così dire “immediato”, sia al raggiungimento dello scopo ultimo.
Un compito ben descritto ormai in tutti i manuali e commentari che, però, in certi casi della vita reale ha richiesto all’interprete e, quindi, in definitiva, al Giudice un’oggettività e una capacità predittiva che forse vanno oltre le capacità umane, il che ha portato in certi casi a un involontario arretramento sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali dell’imputato.
Naturalmente nell’accertamento dell’idoneità della condotta non si esauriscono i problemi applicativi dei delitti in materia di terrorismo, ma dovendo operare una selezione, appare chiaro che questo sia un tema su cui si sono senz’altro raggiunti importanti punti tendenzialmente fermi, ma che presenta ancora qualche questione aperta e che, quindi, merita di essere messo al centro di questa breve riflessione.
Una riflessione che non può non partire dai reati che negli ultimi venti anni hanno trovato maggior applicazione nella prassi in materia, ossia dalle fattispecie normate di “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico” e di partecipazione a tali associazioni (art. 270 bis c. 1 e 2 C.P.).
La norma incriminatrice è stata originariamente introdotta nel 1979 (con D.L. 15.12.1979, n.625, conv. con modifiche dalla l. 6.2.1980, n. 15), diretto a contrastare i fenomeni terroristici avvenuti nel nostro Paese.
ll Legislatore si è, tuttavia, guardato bene dal fornire indicazioni sulle caratteristiche strutturali che un’Organizzazione deve avere per integrare la fattispecie, lasciando che fosse la prassi a plasmare il fatto tipico del reato in funzione delle caratteristiche specifiche del fenomeno terroristico da contrastare.
Una situazione a cui si era già assistito in materia di Criminalità Organizzata di stampo mafioso o Camorristico, per le quali, nel silenzio del Legislatore, la Giurisprudenza, all’esito di un lungo percorso, ha saputo definire un paradigma che valorizza quegli elementi tipici del fenomeno criminale al cui ricorrere, atteso che, nel caso di specie, l’interprete sa di trovarsi in presenza di un fatto sussumibile sotto la norma incriminatrice.
Il terrorismo è, però, un fenomeno criminale se possibile ancora più variegato del fenomeno mafioso, sicché, sebbene l’elaborazione giuris-prudenziale in materia di 416 bis si sia indubbiamente rivelata preziosa, la prassi ha dovuto studiare le realtà criminali di volta in volta emergenti e adattare di conseguenza l’interpretazione della norma incriminatrice (v. il commento autorevole di A. Valsecchi, Questioni controverse di diritto internazionale sul terrorismo, in SSM 18-20/7/2022)
Tornando al tema principale dell’istigazione, la particolarità della punizione della condotta illecita sta nella possibilità per l'istigato di accogliere o meno la stessa istigazione nel senso che, se viene accolta, colui che commette il reato e l'istigatore concorrono nel reato commesso a titolo di "accordo", come specificato dall'art. 115 del C.P. atteso che la norma richiamata prevede che “se la istigazione non è accolta e seguita dalla commissione del reato, porta alla non punibilità dell'istigato”.
La disposizione, pur modesta nelle applicazioni giurisprudenziali, è molto rilevante sul piano della teoria generale del concorso nel reato poiché indica lo stadio minimo della condotta punibile in tali casi. La peculiarità del concorso è che istigazione ed accordo rendono esterna la intenzione di commettere un delitto, intenzione che, nel caso di reato monosoggettivo, di norma resta nella sfera psicologica del possibile autore e non è esternata.
In base a tale regola generale, salvo che la legge disponga altrimenti, non sono punibili:
a) l'accordo per la commissione di un reato che, poi, non venga commesso (quindi non sia stato realizzato neanche allo stadio del tentativo)
b) l'istigazione a commettere un reato, laddove il reato non sia stato commesso, anche se la istigazione sia stata accolta (ovvero sia stata esternata l'intenzione di commetterlo)
c) l'istigazione che non sia stata affatto accolta.
Su questo unto si è incentrata la Giurisprudenza cercando di scriminare tra i comportamenti posti in essere in tali casi.
I soggetti che si accordano, l'istigatore nonché l'istigato, ma solo nel caso in cui accolga l'istigazione stessa e che si tratti di commissione di un delitto, possono essere soggetti a misura di sicurezza personale. La istigazione, anche con riferimento alla norma in esame, viene definita sia come condotta che faccia sorgere il proposito criminoso nell'istigato sia come condotta che rafforza tale volontà. (v. Cass Sez III, sent. 30035; Cass Sez II sent. n.2260/2015).
In questi casi trova, quindi, applicazione diretta il principio fondamentale secondo cui “il reato, come fatto umano punibile, non può giammai consistere nella mera intenzione ed anche se si raggiungesse la certezza della intenzione criminosa, resta confermata la non punibilità”.
Ne consegue, come prima regola, che, come per il reato mono soggettivo, è punibile la sola effettiva messa in pericolo del bene giuridico con la commissione di atti conformi all’art 56 del C.P.
La disposizione, quindi, lascia la possibilità che la legge deroghi a tale principio.
Per contro, viene individuato quale accordo punibile per commettere reati l’Associazione per delinquere, semplice o nelle varie forme speciali. Invero per tale reato, comunque, si esclude la sufficienza del mero accordo e la stessa giurisprudenza tende a ritenere necessario ai fini dello stesso una “struttura” per la commissione dei reati che fornisca una “materialità“ allo stesso che escluda la necessità di una organizzazione specifica mirata che richiederebbe una materialità dimostrata, quanto meno, con l'inizio della commissione dei reati.
Intervenendo sotto tale profilo, la Suprema Corte (v. Cass. VI Sez,7957/2003) ha rilevato come “l'accordo fra più soggetti sia comune sia all'associazione che al concorso di persone; in tale secondo caso si richiede la commissione di un reato effettivo, nella associazione rileva il mero accordo a fronte della creazione di una struttura permanente”.
Una deroga evidente a tale principio è rinvenibile nella previsione del reato di istigazione alla corruzione, ex art. 322 C.P., come pure significativa è anche la previsione del delitto di “collusione” contenuto nella Legge n.1383/1941, che sanziona l'accordo e la istigazione per la commissione di una frode fiscale. La collusione, comunque, ricorre, anche in questo caso, solo quando la proposta venga accolta, poiché, in caso contrario, si applica la comune disposizione in tema di istigazione a commettere reati.
Altro caso, che rientra nella eccezione alla regola di base, riguarda la materia degli stupefacenti in cui la istigazione è assorbita quale condotta costituente reato dalla previsione di punibilità della “offerta di droga”.
Dalla casistica risulta che norma sia stata applicata per l'accordo per il sequestro di persona a scopo di estorsione, considerato che. in base al dato obiettivo della realizzazione di quello che viene chiamato “quasi reato”, si debbano accompagnare le condizioni di pericolosità desunta dall' art 133 C.P.
Infine, in un caso di un omicidio, la Cassazione ha chiarito che la istiga- zione, accolta senza che venisse commesso alcun reato, si realizza solo quando non è stata compiuta alcuna condotta penalmente rilevante, anche quale tentativo (v. Cass Sez I Sent 35778/2013).
Tutto ciò premesso, occorre evidenziare come il quadro normativo vigente in tema di istigazione sia stato ampiamente modificato dal recente Decreto Sicurezza n.190/2026, emanato dal Governo, dopo i saccheggi di Milano e i disordini di piazza in varie città, per contrastare l’avvento di condotte, mai poste in essere in precedenza.
Gli articoli contenuti nel provvedimento sono otto. (v allegato)
In particolare, per garantire la libertà di manifestare in sicurezza è stato introdotto il reato di “partecipazione violenta a una manifestazione” che punisce persone che si raggruppino in cinque o più e tirino pietre e petardi o usino bastoni, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica”.
Per questo reato è prevista una pena della detenzione da 2 a 5 anni ed una sanzione amministrativa fino a 20 mila euro. La pena da comminare può essere aumentata nel caso in cui i respon- sabili si travisino e se le loro condotte provochino feriti.
Inoltre, è stata introdotta un'aggravante per danneggiamento commesso da un gruppo organizzato in occasione di manifestazioni e la possibilità dell'arresto facoltativo in flagranza differita per le ipotesi di danneggia mento.
Le pene aumentano anche per alcune ipotesi di devastazione e saccheg-gio e per l’attentato a impianti di pubblica utilità commessi nel corso di manifestazioni.
Più rilevante è apparsa, tuttavia, una nuova fattispecie autonoma di reato, punita con la detenzione da 4 a 12 anni, che sanziona “l’organizzazione e la promozione di raggruppamenti violenti, anche «tramite strumenti informatici e telematici».
In questo contesto, occorre sottolineare come anche l’istigazione a compiere tale reato costituisca un punto essenziale del Decreto atteso che il nuovo reato ha previsto pene più severe, che aggravano quelle già previste dall’impianto sanzionatorio contenuto nella norma vigente, innanzi commentata.
Per completezza, si riporta, di seguito. il testo degli articoli più rilevanti
ART. 1 (Modifiche al codice penale)
1. All’articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo «nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.».
2. All’articolo 419 del codice penale, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alle metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.».
3. All’articolo 420 del codice penale è aggiunto il comma seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.».
4. Dopo l’articolo 420 è inserito il seguente:
«Art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organiz- zato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i mede- simi oggetti oppure razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, in modo da determinare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se:
a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere
difficoltosa l’identificazione;
b) il lancio o l’utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a
pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.
Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582,583,583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla metà.».
5. All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «583-quater, » sono aggiunte le seguenti: «primo comma, ».
6. Dopo il primo comma dell’articolo 635 (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato) del codice penale è inserito il seguente:
«Quando le condotte di cui all’articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
Occorre aggiungere che per tali delitti è consentito l’arresto in flagranza differita.
Sono rese procedibili d’ufficio anche le lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.
Tra le altre novità, l'estensione del fermo preventivo anche per "chi turba la sicurezza in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di perso- ne", ossia una misura che varrà anche per i minorenni, ma solo se hanno compiuto 16 anni e la possibilità del Questore di disporre il divieto di radunarsi ai minorenni quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori. (!!)
Inoltre, tale misura di prevenzione potrà interessare anche fasce orarie predeterminate “per taluni soggetti che abbiano commesso, nei cinque anni precedenti o che vengano colte nel compimento di alcuni comportamenti lesivi contro persone e cose o che siano stati autori, nei cinque anni precedenti, di fatti per i quali sono stati colpiti da provve dimenti di carattere preventivo”.
In definitiva, con il Decreto, sono stati introdotti dal Governo sia la carcerazione che nuove maxi sanzioni in caso di disordini in piazza anche se riguardino minori sebbene gli stessi, in precedenza, non fossero per Legge considerati imputabili in base all’età, fatto salvo il dovere dei Genitori di provvedere al risarcimento dei danni arrecati dagli stessi in occasione delle proteste di piazza.
Il Decreto, comunque, per essere operativo dovrà passare al vaglio del Parlamento e della Opposizione per essere approvato nei suoi aspetti controversi, specie per quanto attiene alla imputabilità dei minori.