Mediazione: cessata materia del contendere anche se l'accordo non viene rispettato

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: sentenza n. 3049 del 24/09/2026.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che l'accordo raggiunto in mediazione determina la cessazione della materia del contendere anche se una parte non lo adempie. Il giudizio non può proseguire: l'inadempimento si fa valere con il verbale, che è titolo esecutivo

Venerdi 6 Novembre 2026

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di operatività dell'accordo di mediazione rispetto al giudizio già pendente: il suo inadempimento non consente di "riattivare" il processo, né di insistere nelle domande originarie.

Il caso

Tizio, proprietario di un immobile a uso commerciale, lo aveva concesso in locazione ad Alfa srl con contratto di durata sessennale. Dopo una serie di canoni non pagati, residuava una morosità di 3.250,00 euro e il locatore intimava lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, invocando anche la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (mancato pagamento di due rate del canone o degli oneri accessori) e chiedendo decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e per quelli a scadere fino al rilascio.

La società conduttrice si costituiva opponendosi alla convalida, sostenendo di aver sanato la morosità e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

Il Tribunale, rilevato che i canoni oggetto dell'intimazione erano stati pagati solo dopo la notifica dell'atto e che era rimasto insoluto il canone successivo, già maturato all'udienza, ordinava il rilascio dell'immobile con ordinanza non impugnata nel merito e disponeva il mutamento del rito da sfratto a rito locatizio ordinario, assegnando un termine per l'integrazione degli atti e per l'esperimento della mediazione.

La mediazione si concludeva con un accordo, nel quale:

  • la conduttrice si impegnava a rilasciare l'immobile libero entro un termine stabilito;
  • si obbligava a versare 1.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese di mediazione e dei compensi legali, in due rate;
  • si impegnava a continuare a pagare i canoni fino all'effettivo rilascio;
  • le parti, assistite dai rispettivi legali, si impegnavano a rinunciare alle domande giudiziarie e agli atti relativi, lasciando estinguere i giudizi pendenti, compreso quello di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio.

Le ragioni della domanda

Il locatore, pur avendo sottoscritto l'accordo, sosteneva che la società avesse disatteso integralmente gli impegni assunti in mediazione e per questo insisteva nell'accoglimento delle proprie richieste. In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva:

  • la risoluzione del contratto per grave inadempimento o per effetto della clausola risolutiva espressa;
  • la condanna al pagamento dei canoni non versati fino alla materiale liberazione dell'immobile, avvenuta solo dopo diversi mesi dal termine pattuito;
  • la condanna al pagamento dei 1.000,00 euro dovuti in forza dell'accordo di mediazione;
  • la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'accordo di mediazione abbia sostituito la controversia originaria e precluso l'esame delle domande proposte nel giudizio. Il giudice ha sviluppato il ragionamento attraverso i seguenti passaggi:

  • l'accordo di mediazione incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti; aderendovi, le parti hanno rinunciato, sul piano processuale, alle domande formulate in causa, con conseguente necessità di una pronuncia di cessata materia del contendere;
  • gli effetti dell'accordo sono disciplinati dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui, se tutte le parti sono assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto da parti e legali "costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale"; l'inadempimento trova quindi rimedio nell'esecuzione del verbale e non nella prosecuzione del giudizio;
  • la cessazione della materia del contendere è la situazione che si determina quando sopravvengono ragioni di fatto che eliminano la situazione giuridica posta a fondamento della domanda; può derivare anche da atti di volontà delle parti (rinuncia alla pretesa, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione);
  • sul piano sistematico, essa è l'antitesi dell'interesse ad agire: venuto meno in corso di causa il fondamento della lite, vengono meno sia l'interesse ad agire sia quello a contraddire, e con essi la necessità di una pronuncia sul merito; la deroga al principio per cui il processo è insensibile ai fatti sopravvenuti si giustifica con l'economia dei mezzi processuali;
  • perché la pronuncia sia possibile occorrono congiuntamente tre presupposti: l'evento deve essere successivo alla proposizione della domanda; deve eliminare integralmente la materia della lite; deve essere riconosciuto da entrambe le parti, in modo da eliminare ogni posizione di contrasto;
  • la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio e deve assumere la forma di sentenza, perché solo questa può passare in giudicato, tutelando il convenuto da giudizi successivi sulla stessa domanda, e consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti previsti per le impugnazioni.

Principio di diritto: l'accordo concluso in sede di mediazione, con cui le parti si impegnano a rinunciare alle domande giudiziarie, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal fatto che l'accordo venga poi adempiuto o meno; il suo mancato adempimento non consente di riattivare o proseguire il processo, perché l'accordo si sostituisce alla controversia originaria e costituisce autonomo titolo esecutivo.

Allegato:

Tribunale S M Capua Vetere sentenza 3049 2026

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