Clausola risolutiva espressa nei contratti: modalità di comunicazione

Con l’ordinanza n. 26272 del 5 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione di particolare interesse pratico nell’ambito dei rapporti contrattuali di durata: se le parti hanno previsto che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva debba essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, tale modalità può essere validamente surrogata da una PEC?

Venerdi 6 Novembre 2026

La risposta della Corte è negativa, sul presupposto che la forma convenzionalmente pattuita conserva carattere essenziale anche per gli atti unilaterali recettizi. Quando le parti abbiano individuato in modo espresso un determinato mezzo di comunicazione, la sua osservanza non è liberamente surrogabile in base a un giudizio di mera equivalenza pratica, ma ricade nella logica della presunzione di essenzialità della forma pattuita.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte trae origine da un’operazione di sale and lease back avente ad oggetto un complesso immobiliare destinato ad attività sanitaria e riabilitativa.

Una società di leasing e factoring in amministrazione straordinaria, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., agiva in giudizio contro una società per azioni chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sottoscritto con quest’ultima per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni contrattuali.

La concedente assumeva l’inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni.

La società convenuta si costituiva contestando, tra l’altro, l’efficacia della dichiarazione con cui la controparte aveva manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tale dichiarazione era stata inviata mediante posta elettronica certificata, mentre il contratto prevedeva che la volontà risolutiva dovesse essere comunicata “a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno”.

La convenuta, oltre a sollevare altre questioni relative alla competenza territoriale, alla mediazione, alla legittimazione attiva e alla nullità della clausola per squilibrio contrattuale, eccepiva che la clausola non si fosse validamente attivata.

Entrambi i giudizi di merito si concludevano a favore della società di leasing e factoring e di conseguenza con la risoluzione del contratto.

La Corte d’Appello riteneva che la comunicazione via PEC fosse equipollente alla raccomandata prevista dal contratto, non essendovi dubbi sulla sua provenienza, e aggiungeva che la volontà di avvalersi della clausola risolutiva era stata comunque reiterata con la notificazione del ricorso introduttivo.

Pertanto, la originaria convenuta investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo con il secondo dei sei motivi del ricorso, la violazione degli artt. 1322,1362 ss. e 1456 Cod. Civ. Sosteneva che la Corte d’appello avesse illegittimamente disapplicato la forma convenzionale voluta dalle parti e che la modalità comunicativa pattuita costituisse requisito essenziale per il perfezionamento dell’effetto risolutivo. In altri termini, la ricorrente censurava la sentenza d’appello per avere ritenuto valida, ai fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa, una dichiarazione trasmessa via PEC in luogo della raccomandata con avviso di ricevimento espressamente prevista dal contratto.

LA QUESTIONE DI DIRITTO: La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte è di particolare interesse perché investe il rapporto tra due principi solo apparentemente convergenti: da un lato, la tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’equipollenza funzionale di strumenti comunicativi idonei a garantire certezza della provenienza e della ricezione; dall’altro, il valore vincolante della forma convenzionale pattuita dalle parti per l’esercizio di un diritto potestativo, specie quando si tratti di un atto unilaterale recettizio destinato a produrre effetti risolutivi ex art. 1456 Cod. Civ.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte d’Appello di provenienza ha affermato un principio di significativo rigore in tema di forma convenzionale degli atti unilaterali recettizi valorizzando il testo contrattuale.

La clausola prevedeva in termini univoci che il rapporto “si intenderà risolto” nel momento in cui il concedente “dichiarerà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ex art. 1456 Cod. Civ.”

Una previsione del genere, ha osservato la Cassazione, integra una forma convenzionale pattuita per iscritto, cui si applica in via analogica il principio espresso dall’art. 1352 Cod. Civ. La forma volontariamente prescelta dalle parti si presume voluta per la validità dell’atto, e tale presunzione si estende non soltanto alla forma scritta in sé, ma anche alle specifiche modalità di comunicazione della volontà quando sia stato pattuito un mezzo determinato.

In questa prospettiva, la Corte critica apertamente il ragionamento della sentenza impugnata.

La Corte d’appello aveva richiamato precedenti relativi all’equipollenza tra PEC e raccomandata A/R, ma la Cassazione osserva che quei precedenti si collocavano in fattispecie differenti, nelle quali mancava una specifica clausola negoziale sulla forma della comunicazione. L’equipollenza funzionale tra mezzi di trasmissione può operare sul piano generale quando l’ordinamento richieda solo certezza di provenienza e ricezione; non può invece essere utilizzata per superare una precisa pattuizione contrattuale, perché in tal caso viene in rilievo non il risultato pratico della comunicazione, ma l’affidamento delle parti sulla forma da esse prescelta.

L’ordinanza in commento afferma espressamente che la sentenza d’appello ha fatto applicazione della giurisprudenza sull’equipollenza “generale” anziché di quella, ritenuta pertinente, sulla forma convenzionale degli atti unilaterali.

Il vizio, perciò, non è un mero errore motivazionale, ma una vera e propria violazione di legge, poiché la decisione di merito ha disconosciuto la portata dell’art. 1352 Cod. Civ. applicato analogicamente al meccanismo risolutivo ex art. 1456 Cod. Civ.

La Corte precisa anche che la presunzione di essenzialità della forma pattuita non è assoluta, ma può essere vinta solo da una prova contraria desumibile dai canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. Cod. Civ. tale da mostrare con certezza che le parti non intendevano attribuire carattere vincolante alla modalità prescelta.

Nel caso di specie, tale prova mancava del tutto; al contrario, il tenore della clausola induceva in senso opposto, poiché l’individuazione della raccomandata A/R appariva funzionale alla certezza legale della data e del contenuto della dichiarazione risolutiva, dato il carattere incisivo degli effetti prodotti nei confronti dell’utilizzatore.

Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui la Cassazione esclude che il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto possa essere invocato per neutralizzare il rilievo dell’inosservanza della forma pattuita. La Corte osserva che non vi è abuso del diritto da parte di chi eccepisce la nullità o inefficacia della dichiarazione difforme, perché la clausola formale operava proprio come garanzia a suo favore. Anzi, sottolinea, è il concedente — professionista e predisponente delle condizioni generali — ad avere derogato al mezzo di comunicazione da lui stesso imposto in contratto; non può quindi invocare il raggiungimento dello scopo per sottrarsi alle conseguenze della propria inosservanza.

La Cassazione affronta poi il secondo argomento valorizzato dalla Corte d’appello, ossia l’idea che la volontà di avvalersi della clausola risolutiva sarebbe stata comunque manifestata con la notifica del ricorso introduttivo. Anche sotto questo profilo, l’ordinanza reputa insufficiente la motivazione impugnata. La Corte osserva che l’effetto risolutivo ex art. 1456, comma 2, Cod. Civ. si produce nel momento in cui la dichiarazione perviene validamente alla controparte nella forma pattuita; un ricorso giudiziale che presupponga la risoluzione già verificatasi e sia diretto a farne accertare gli effetti non equivale automaticamente a una nuova ed autonoma dichiarazione stragiudiziale di risoluzione. E, anche volendo ipotizzare tale equivalenza, l’effetto risolutivo si produrrebbe solo dalla notifica del ricorso, con conseguenze rilevanti sulla decorrenza del rapporto risolto e sulla maturazione dei canoni e accessori nel frattempo dovuti.

Su questo aspetto la Cassazione non sostituisce il proprio accertamento a quello del giudice di merito, ma rileva che la sentenza impugnata non ha svolto le verifiche necessarie proprio perché aveva erroneamente ritenuto valida la PEC come mezzo sostitutivo della raccomandata.

In conclusione, il cuore della decisione è il seguente: la PEC non è automaticamente sostitutiva della raccomandata A/R prevista dal contratto.

La Corte chiarisce che la giurisprudenza sull’equipollenza tra strumenti comunicativi opera in contesti diversi, vale a dire quando manchi una clausola che imponga una modalità specifica. In assenza di una pattuizione vincolante, l’ordinamento può ben riconoscere rilievo alla capacità del mezzo di assicurare certezza della provenienza e della ricezione. Ma quando la modalità sia stata espressamente predeterminata dalle parti, il problema non è più quello della sufficienza funzionale del mezzo, bensì quello del rispetto della disciplina negoziale dell’atto.

In altri termini, il giudice non può sovrapporre alla scelta negoziale un criterio di equivalenza empirica tra strumenti diversi. Se il contratto richiede la raccomandata A/R, non basta osservare che anche la PEC consente di documentare la trasmissione e la ricezione: occorre verificare se le parti abbiano voluto proprio quella forma, e se quella volontà sia idonea a far scattare la presunzione di essenzialità. Nel caso di specie, per la Cassazione, la risposta è affermativa.

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