L’Interprete/traduttore nella Giustizia Riparativa

L’Unione Europea ha da tempo invitato i Paesi Europei ad estendere le garanzie previste dalle norme emanate ai procedimenti penali che vedano parte gli stranieri sulla base della piena conoscenza degli atti processuali.

Mercoledi 30 Settembre 2026

Tale necessità deriva proprio dai nuovi flussi Migratori in Europa di cittadini, provenienti da varie parti del Mondo, e al consistente aumento dei reati ad opera dei cittadini neo-residenti in danno di italiani ovvero anche di Vittime straniere degli stessi reati a vario titolo, come narrano le cronache quotidiane.

  • L’intervento della UE

Per comprendere meglio la portata dell’’intervento europeo sul tema non si può prescindere dallegaranziericonosciutedagliartt. 5, par.2 e6,par.3, lett.a) ed all’att.14 della CEDU.

La prima norma richiamata accorda al soggetto ristretto il diritto ad essere informato al più presto e in una lingua che comprende dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

L’art. 6, par. 3 lett. a) CEDU attribuisce, inoltre, all’indagato il diritto ad essereinformato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, della naturaedell’accusaelevataasuocarico.

Inoltre, l’art. 14 proibisce le discriminazioni basate su diverse ragioni, tra le quali la lingua.

La stessa Convenzione Europea impone ai Governi di assicurare un’assistenza linguistica sia all’imputato che alla Vittima di Reato come diritto umano fondamentale perché considerata un meta-diritto per garantire la capacità processuale all’imputato ed alla Vittima che va estesa a tutto il procedimento e a tutti gli atti connessi al processo a cui partecipa lo stesso imputato ovvero la parte offesa per un’efficace comprensione degli atti processuali posti in essere dall’Autorità Giudiziaria.

E’ in questo contesto che vanno annoverate le Direttive 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione degli atti nei procedimenti penali, e la Direttiva 2012/29/UE del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione dell’addebito penale, recepita dalla c.d. Riforma Cartabia, del 2022, come pure quello di accedere alla Giustizia Riparativa, un Istituto di nuovo conio nel processo penale di cui diremo infra.

Mentre, nel primo caso, la Direttiva assicura un’assistenza linguistica adeguata e gratuita a tutti coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento nel quale sono indagati o imputati, nel secondo caso, l’intervento europeo è diretto a fornire la conoscenza all’imputato degli estremi dell’addebito, l’informazione sulle prerogative processuali e l’accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

La Direttiva del 2012, fa proprio l’importante principio della Convenzione Europea stabilito all’art.6, par.1, in base al quale “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge”.

Inoltre, una comprensione chiara e precisa degli atti del procedimento e sul contenuto dell’accusa trova riscontro nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea, nata per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e per facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.

Di recente, in tema di estradizione per l'estero, è stato affermato che la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi su ogni richiesta di modifica della misura coercitiva applicata a fini estradizionali, è tenuta a verificare la sussistenza del rischio che il consegnando sia sottoposto nello Stato richiedente a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, trattandosi di una ragione ostativa che, ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen., preclude l'adozione e il mantenimento della cautela, senza che tale accertamento possa essere ritenuto riservato alla sola fase di merito del procedimento estradizionale come precisato dalla Cassazione (v.Sez. 6, n. 35676 del 09/10/ 2025, Sakun)

Sempre in tema di estradizione per l'estero, il principio affermato dalle SS. UU. (v Sent. n.15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko) in tema di omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti dell'alloglotta di cui sia già emersa la mancata conoscenza della lingua italiana, si estende ai provvedimenti relativi alle vicende modifi- cative della cautela e, in particolare, al provvedimento che, rigettando la richiesta di sostituzione della custodia in carcere, conferma la sottopo- sizione dell'interessato alla più incisiva limitazione della libertà perso- nale, la cui mancata traduzione ne determina la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Pertanto, la garanzia della traduzione del provvedimento de libertate emesso nei confronti dell'estradando alloglotta non è soddisfatta dalla sola traduzione dell'ordinanza genetica e dalla comunicazione del dispositivo per il tramite dell'interprete presente in udienza, “occorrendo che sia posta a disposizione dell'interessato, in lingua a lui nota, anche la motivazione depositata in un momento successivo, poiché è rispetto a essa che ricorre in pari misura la ratio giustificativa della garanzia, funzionale alla partecipazione attiva e cosciente al procedimento e all'effettivo esercizio delle prerogative difensive”.

Inoltre, sullo stesso tema, l'interesse al ricorso per cassazione proposto dall'estradando avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sosti- tuzione della custodia cautelare non viene meno allorché il ricorrente abbia personalmente e specificamente manifestato la volontà di avvalersi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, atteso che il rinvio operato dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. ricomprende anche la disciplina della riparazione, in rapporto alle condizioni per una decisione favorevole all'estradizione.

Tuttavia, l’intervento legislativo dell’Europa in materia di cooperazione giudiziaria si estende anche alle Vittime di Reato alloglotta atteso che l’art. 14 della CEDU proibisce le discriminazioni basate su diverse ragioni, tra le quali la lingua.

Il diritto alla traduzione è ora riconosciuto formalmente come strumento diretto per l’esercizio della difesa, nel senso più ampio, quale piena consapevolezza della scelta delle strategie difensive, e non più nel significato ristretto di mera assistenza nel corso del procedimento penale.

La sua violazione incide sul diritto di “intervento”, tutelato dall’art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p., che implica una partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale, e, per l’effetto, determina una nullità a regime intermedio.

L’assistenza linguistica, dunque, trova la sua massima espansione in quanto funzione di garanzia dell’equo processo.

Se, infatti, per un verso la conoscenza sull’accusa e la comprensione delle vie di tutela offerte dall’Ordinamento sono strumentali ad un corretto e pieno esercizio del diritto di difesa dell’indagato o dell’imputato, per altri versi, le stesse garanzie vanno assicurate anche per la persona offesa che ha subito un pregiudizio dalla commissione del reato.

In questo modo, con la Direttiva citata, il diritto della vittima alla comprensione degli atti del procedimento diviene un diritto funzionale all’esercizio degli altri diritti riconosciuti utili anche per il ristoro dei danni, anche attraverso il ricorso alla Giustizia Riparativa di cui infra.

  • I diritti processuali della Vittima

Il legislatore Italiano ha recepito la Direttiva 2012/29/UE con il D.Lgs 215/2025 che ha introdotto quella che può essere definita come la nuova “carta dei diritti della vittima” posta all’interno dell’art. 90-bis c.p.p.

In primo luogo, sono garantiti i diritti della vittima straniera di comprendere e di essere compresa, tanto in fase di indagine, quanto nel giudizio e tale diritto è coessenziale a quelli di poter esprimere le proprie denunce senza rischi di fraintendimenti e di conoscere facoltà e poteri attribuiti dal sistema processuale alle persone offese del reato ed esprimere il proprio consenso all’accesso dell’imputato ai procedimenti riparatori.

Una particolare attenzione viene riservata al momento della denuncia di un reato anche sul piano linguistico.

Tale informazione rappresenta, infatti, un presupposto imprescindibile per l’offeso poiché la vittima va informata in ordine alle modalità di presentazione dell’atto e alle conseguenze procedimentali ad esse connesse (art 90-bis lett. a).

Viene inoltre assicurata una maggiore tutela per la vittima straniera poiché la lett. g) della norma innanzi richiamata ha sancito un generale obbligo informativo circa i diritti riconosciuti dalla legge alla Vittima nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

Il nuovo art. 107-ter disp. att. c.p.p., specifica, poi, la possibilità di pre-sentare denuncia o querela nell’idioma conosciuto, purché avvenga presso la Procura della Repubblica del Tribunale del Capoluogo del Distretto.

Medesimi accorgimenti vanno rivolti alla vittima residente o domiciliata in Italia che abbia subito un reato fuori dai confini nazionali atteso che l’art. 108-ter disp. att. c.p.p., ha introdotto il diritto a presentare denuncia o querela presso la Procura della Corte d’Appello, che si occuperà dell’inoltro all’Autorità Giudiziaria straniera competente.

Le informazioni all’offeso, ex art. 90-bis c.p.p., comportano anche l’obbligo di informare lo stesso sulle fasi procedimentali successivi alla querela/denuncia presentata.

La normativa prescrive che la vittima riceva aggiornamenti sullo stato del procedimento e su eventuali iscrizioni ex art. 335 c.p.p (lett. b);sulle Autorità cui rivolgersi per ottenere informazione (lett. i); sulle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti (lett. h).

Viene inoltre introdotto il diritto della Vittima alla notifica del capo di imputazione, della data d’udienza, nonché, se costituita parte civile, della decisione finale, anche solo per estratto (lett. a).

Ulteriori prescrizioni in tema di informazione sul diritto di difesa (lett. d) e all’assistenza linguistica (lett. e) sono l’intervento ad adiuvandum del difensore di fiducia e dell’interprete/traduttore che risulta speculare rispetto a quello previsto per l’imputato, entrambi preposti ad introdurre a fianco della parte privata un professionista che sappia “parlare la lingua del processo” come pure “tradurla” che può essere interpretato come diritto all’assistenza da parte di un interprete e traduttore qualificato ed esperto di Diritto Penale e Processuale a differenza dei Mediatori Culturali che ne sono privi.

Parimenti, la vittima deve essere informata del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art 143bis nella chiara direzione dell’abbattimento di ogni ostacolo alla richiesta di giustizia avanzata.

Diverse, invece, sono le finalità degli avvisi orientati a proteggere la vittima da pericoli concreti per la sua incolumità.

Sul tema è stata emanata una norma ad hoc con l’art. 90-ter c.p.p., in cui viene sancito il diritto dell’offeso a richiedere alle Autorità competenti informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell’autore del reato, nei casi più gravi e ove sussista un effettivo rischio di ritorsioni.

In particolare, la norma innanzi indicata prevede che l’avviso venga inoltrato senza ritardo da parte della polizia giudiziaria nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, e salvo che tale notifica possa comportare un rischio concreto di danno per l’autore del reato.

La notifica diviene doverosa nei soli casi cui la vittima abbia dichiarato di voler essere informata, benché potrebbe frustrare gli obiettivi sottesi alla norma.

Tuttavia la nuova norma va a completare le disposizioni recentemente introdotte in tema di tutela del soggetto leso.

Infatti, la Legge. 119 del 2013, come è noto, ha stabilito che nei procedi menti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un’obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari a pena di inammissibilità dell’istanza de libertate

Nella stessa direzione va letto l’art. 4 del D. lgs n. 9 del 2015, che ha inserito all'interno dell'articolo 282-quater c.p.p. un nuovo comma (1-bis) contenente l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria procedente di informare la persona offesa circa la facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Inoltre fra i nuovi diritti informativi, spicca, poi, la facoltà della vittima di essere avvisata della richiesta di archiviazione (ex art. 90-bis, comma 1, lett. c), c.p.p.) ma soltanto se la stessa ne abbia fatto specifica richiesta mentre mancava una disposizione generale che obbligasse l’Autorità procedente ad informare anche la Vittima di questo diritto.

In definitiva, sebbene in estremo ritardo rispetto alla Direttiva 2012/ 29/UE, che sancisce il diritto all’assistenza linguistica ed alla gratuità della prestazione per le vittime di reato, la normativa richiamata ha colmato una lacuna importante.

Va ricordato, inoltre, che il codice di rito prevede che è obbligatorio l’uso dell’italiano negli atti processuali (art. 109, co. 1, c.p.p.) e consente ai soli cittadini dello Stato, appartenenti a determinate minoranze etniche, di utilizzare la propria lingua madre nel procedimento, a date condizioni: la tutela è circoscritta territorialmente e subordinata all’attivazione di parte.

In questo risiede una delle principali differenze con l’assistenza linguistica per gli alloglotti di cui agliartt. 143 ss. c.p.p., per i quali il diritto allo interprete dipende, invece, dalla prova della difficoltà diparlareo dicomprendere lalinguaincui si svolgeilprocesso, inattuazionedell’art.6dellaCEDU che, da un lato, sancisce la tutela del diritto di difesa, e, dall’altro, la partecipazione consapevole al giudizio.

Scopo ultimo di questa tutela, che è gratuita anche per la nomina di un int/traduttore di parte, come stabilito dall’art.143-bis introdotto dalla Riforma Cartabia, è quello di far sì che l’imputato sia presente, vale a dire costituisca una parte attiva del procedimento al quale partecipa e la cui piena comprensione è presupposto fondamentale per l’esercizio di una difesa consapevole, conditio sine qua non per lo svolgimento di un giusto processo.

Infine, il Legislatore si è preoccupato di modificare l’art. 12 L. 69/2005 in materia di mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati esteri per prevedere la comunicazione scritta delle informazioni già previste dallo stesso art. 12 (V. l’aggiornamento in tema di estradizione).

Sul punto, va ricordato che le SS UU della Cassazione sono intervenute più volte sulla mancata traduzione degli atti processuali che riguardino un imputato o indagato alloglotta poiché “la mancata traduzione di essi, entro un termine congruo in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana, determina la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia dello stesso oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione”.

Da ultimo va ricordato che con sentenza n. 38306 – depositata il 26.11.2025 – le Sezioni Unite hanno stabilito che

  • la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d’appello in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

  • La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.

La patologia investe non la sentenza in sé, ma la sentenza-documento per cui si riversa non sul giudizio, che rimane salvo, ma sul deposito della pronuncia sicché i termini per impugnare decorrono dal deposito del provvedimento tradotto.

Al pari, la mancata traduzione dell’avviso del processo di appello che cita l’alloglotta produce la medesima sanzione processuale in quanto tale atto assolve ad una funzione informativa strumentale all’esercizio di prerogative difensive, come afferma Francesca R. Mittica, Ricercatrice di Procedura Penale Università “Tor Vergata”.

  • La Giustizia Riparativa e l’istituzione dei Centri d Mediazione Penale

L’introduzione della G.R. nel procedimento penale, secondo il Legislatore, “concorre all’efficienza della giustizia penale in vario modo poiché agevola la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione di querela, facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato, riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali così rappresentando un utile e innovativo strumento per le politi che di prevenzione della criminalità”, come recita la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 150/2022.

Invero, la G.R., nella Dottrina prevalente, dovrebbe consentire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione, fuori dal Tribunale e guidato da figure professionali esperte, con l’obiettivo di riparare il danno subito dalla Vittima del reato attraverso i 36 Centri istituendi e organizzare i servizi, dotandoli di mediatori li formalmente riconosciuti ed assicurando i “livelli essenziali di prestazioni richiesti”.

In questo senso si spiega la necessaria presenza nei Centri di GR si un interprete e traduttore che collabori con gli addetti e i Mediatori Penali preposti ai programmi riparativi anche con riguardo ai necessari avvisi che precedono la trattativa ed al provvedimento di ammissione delle Parti emanato dal Tribunale.

Pertanto, a tal fine occorre assicurare un’adeguata preparazione tecnica degli operatori linguistici dei Centri, che manca ancora, così impedendo di fatto l’accesso al nuovo Istituto. (!!)

Il percorso di mediazione deve iniziare, quasi obbligatoriamente, con le scuse formali del reo alla vittima del reato, scuse racchiuse spesso in una lettera contenente un’assunzione di responsabilità per le condotte ascritte allo stesso.

Seguono poi incontri personali tra vittima e autore del reato sulla base del consenso raccolto dal Mediatore, nel quale si incontrano le due opposte parti coadiuvate da un mediatore/facilitatore e tale mediazione può essere estesa anche a gruppi parentali appartenenti sia alle Vittime che agli autori, alle Associazioni per l’Assistenza delle Vittime.

Resta la discrepanza dell’intervento del Mediatore nell’accertamento del consenso che dovrebbe, invece, essere raccolto dal Giudice, a fronte dell’istanza di accesso, quanto meno per evitare di allungare i tempi del giudizio.

Il mediatore differisce dalla figura del Giudice – anch’essa terza ed imparziale per la sua “equiprossimità” alle parti coinvolte, vale a dire una posizione di vicinanza ad entrambe le parti aderenti al confronto, con più l’idea di favorire una conciliazione.

Inoltre la mediazione, non essendo uno strumento obbligatorio, si basa sui seguenti principi: la volontarietà, la confidenzialità e il non giudizio.

Grazie a queste peculiarità, i mediatori dovrebbero facilitare il raggiungimento di un risultato soddisfacente sia per la vittima, sia per l’autore del reato.

Infine, le parti, confrontandosi, dovrebbero riuscire ad arrivare ad un riconoscimento reciproco dei motivi che hanno portato a delinquere e delle sofferenze arrecate alla vittima sulla base di criteri o tabelle risarcitorie precise, stante l’incapienza del reo nel 98% dei casi.

Il Mediatore Penale, alla fine dell’iter, ha l’obbligo di redigere una relazione che, se positiva, permette all’imputato di accedere a uno sconto di pena sebbene appare criticabile la regolamentazione prevista dallo art.129-bis comma 6 CPP a proposito del momento di chiusura del programma riparativo ed alla valutazione giudiziale dei risultati raggiunti dall’imputato.

Va sottolineato che, all’interno dei Centri di G.R. è prevista, come nelle udienze e per gli avvisi della possibilità di usufruirne, la presenza obbligatoria di un Interprete e Traduttore Forense che assista l’imputato ma anche la Vittima alloglotta nei percorsi riparatori.

Pertanto, la mancata traduzione determina degli atti procedimentali ai sensi dell’art.178 lett c) del C.P.P. ed appare evidente che tale nullità si estenda anche agli atti posti in essere in sede di G.R. laddove essi incidano sulla decisione del Giudice, oltre al fatto che l’assenza di interpreti/traduttori nei Centri determina la materiale impossibilità di procedere al percorso riparativo.

  • Conclusioni

Il diritto all’interprete/traduttore nell’ambito del processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell’imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti» come voluto dalla modifica dell’art 111 della Costituzione.

Da tali principi scaturisce la esigenza dell’utilizzo di una figura specia-lizzata in ambito forense che possano tradurre nel corso dell’udienza quello che il Giudice, gli Avvocati o il Pm affermano oltre ad avere piena conoscenza, nell’idioma parlato, degli atti processuali posti in essere nei confronti dell’imputato alloglotta

Pertanto, occorre formare una nuova figura di interprete e traduttore forense che acquisisca i necessari elementi di conoscenza delle norme procedurali oltre alla conoscenza dei principali reati e della disciplina normativa in tema di Giustizia Riparativa per poter svolgere efficace- mente la propria attività.(!!)

Per contro, l’esperienza quotidiana delle Aule di giustizia insegna che questi "interpreti" occasionali, nella maggior parte dei casi, scelti di volta in volta tra i connazionali degli imputati che conoscono la lingua (se la conoscono!) che non hanno idea di cosa sia un processo penale e non s'intendono di diritto o di procedura penale e, in conseguenza, hanno enormi difficoltà a tradurre e far comprendere alle Parti i contenuti tecnici delle varie attività processuali.

In definitiva, il diritto alla traduzione degli atti ed alla nomina di un interprete/ traduttore è motivata dalla necessità di garantire all’imputato tanto quanto alla Vittima, che non capisce e/o non parla l’italiano, il diritto di comprendere le accuse contro di lui formulate e capire il procedimento al quale partecipa, nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di ogni individuo davanti alla legge, in virtù del quale nessuno può essere discriminato su basi linguistiche o culturali.

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