Inosservanza delle condizioni di divorzio e risarcimento danni

Lunedi 3 Dicembre 2018

Con la sentenza del 12/09/2018 il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alla richiesta di risarcimento dei danni da parte di un coniuge per violazione degli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge.

Il caso: Con atto di citazione T., in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sui figli (all'epoca tutti minorenni) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, l'ex coniuge C. per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di mantenimento oltre che per la lesione della sua dignità e del suo onore, nella misura di Euro 64.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; in particolare T. deduceva che:

- il Tribunale di Roma aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ponendo a carico di C. l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 1000,00 e a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi la ulteriore somma mensile di Euro 2.000.00 oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti i figli;

- con decreto il medesimo Tribunale modificava le ridette condizioni ponendo a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 600,00 a titolo di assegno divorzile e la somma mensile di Euro 350,00 per ciascuno dei figli , nonché di provvedere direttamente al mantenimento della figlia D.

- C.si era reso sistematicamente inadempiente a tali obblighi di mantenimento e che inoltre aveva posto in essere condotte lesive della dignità e dell'onore dell'attrice, offendendola e minacciandola anche di morte; in ragione di ciò la stessa esponente aveva sporto denuncia nei confronti di C. ed aveva intrapreso azione esecutiva per il recupero dell'ingente credito vantato nei confronti del medesimo;

- tale situazione aveva cagionato all'istante un danno morale quantificabile in Euro 2000,00 per ogni mese di inadempimento a decorrere dall'ottobre 2012.

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda, osserva quanto segue:

a) è onere del convenuto provare l'adempimento delle obbligazioni sul medesimo gravanti in virtù della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti come successivamente modificata onere non assolto essendo il C. rimasto contumace;

b) l'inadempimento di C. agli obblighi di mantenimento dei figli e di corresponsione dell'assegno divorzile all'ex coniuge è comprovato dal contenuto dei messaggi prodotti dall'attrice contenenti anche minacce, nonché dall'atto di pignoramento presso terzi notificato;

c) ex12 sexies della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni "Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p.", norma che prevede e punisce il delitto di "Violazione degli obblighi di assistenza familiare";

d)  la condotta posta in essere dal convenuto integra gli estremi del reato di cui all'art. 12 sexies cit. (oltre che del delitto di minaccia ex art. 612 c.p.c.) e che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nell'ex coniuge uno stato di ansia e preoccupazione, un turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell'art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente;

e) tenuto conto della gravità dei fatti nonché del protrarsi negli anni della condotta del convenuto che ha costretto l'attrice ad agire esecutivamente, appare equo quantificarlo in complessivi Euro 20.000,00 attuali (Euro 5.000,00 in favore dell'attrice e di ciascuno dei tre figli in nome dei quali la stessa ha agito).

Allegato:

Tribunale Roma Sez. I, Sentenza del 12/09/2018

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