Con l’ordinanza n. 8521/2021, pubblicata il 25 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa essere considerato legittimo il proseguimento, da parte di un ex socio, di un giudizio intrapreso da una società, successivamente cancellata dal registro delle imprese.
Martedi 30 Marzo 2021 |
IL CASO: La vertenza nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in accomandita semplice per il pagamento di una somma dovuta a titolo di corrispettivo per un contratto d’opera avente ad oggetto la riparazione di una autovettura.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l’ingiunta proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Giudice di Pace ed accolta in sede di gravame interposto dalla ingiunta avverso la sentenza di primo grado.
Nelle more del giudizio, la società creditrice si cancellava dal registro delle imprese e la sentenza del Tribunale veniva impugnata in Cassazione dalla ex socia dell’originaria società creditrice che si qualificava come ex accomandataria e liquidatrice di quest’ultima.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione la quale ha osservato che il soggetto che assume di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata.
In merito alle eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, secondo gli Ermellini, la parte che agisce dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate, nè attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonchè i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse.
In particolare, l'ex socio che intende proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà:
1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata);
2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione nè sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, secondo i giudici di legittimità, la ricorrente non ha specificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrata, quale successore, nella pretesa creditoria per la quale ha agito, limitandosi ad allegare di essere stata, in passato, "già socia e liquidatore" della società" (senza neanche chiarire se era ancora socia al momento della cancellazione). Ciò, hanno concluso, non è sufficiente per far ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare.