Il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione di una società cancellatasi dal registro delle imprese non è sufficiente a costituire una tacita manifestazione della volontà di rinunciarvi.
Martedi 2 Febbraio 2021 |
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1724/2021, pubblicata il 26 gennaio 2021, chiamata a pronunciarsi sulla sorte dei crediti vantati da una società di capitali dopo la sua estinzione, nel caso in cui i suddetti crediti non emergano dal bilancio finale di liquidazione.
IL CASO: Una società, dopo aver acquistato un autoveicolo rilevatosi difettoso, conveniva in giudizio la società venditrice chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo versato.
Nelle more del giudizio di primo grado, la società attrice si cancellava volontariamente dal registro delle imprese senza inserire nel bilancio finale di liquidazione il credito azionato con il suddetto giudizio.
La Corte di Appello dichiarava risolto il contratto di vendita, condannando la società venditrice alla restituzione in favore della società acquirente del prezzo da questo pagato per l’acquisto del veicolo.
Sulla scorta della sentenza della Corte di Appello, gli ex soci della società acquirente procedevano esecutivamente nei confronti della venditrice notificando a quest’ultima due atti di precetto che venivano opposti dalla intimata, la quale deduceva l’illegittimità dell’intimazione, sostenendo la non esigibilità del credito in quanto non evidenziato nel bilancio finale di liquidazione della società acquirente che si era estinta e di conseguenza, secondo l’opponente, lo stesso doveva considerarsi come rinunciato.
L’opposizione veniva rigettava dal Tribunale. Di diverso avviso la Corte di Appello, la quale, in accoglimento del gravame interposto dalla società venditrice, dichiarava insussistente il diritto di agire esecutivamente da parte dagli ex soci della società acquirente, stante l’intervenuta cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese nelle more del giudizio, la contestazione del credito all’epoca della cancellazione e il suo mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione.
Pertanto, gli ex soci della società acquirente, interponevano ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della decisione impugnata in quanto il mancato inserimento di un credito nel bilancio finale di liquidazione di una società estinta non costituisce una tacita manifestazione di volontà di rinunciarvi.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.6070/2012 e dalla recente sentenza delle sezioni semplici n. 9464/2020 del 22 maggio 2020 che ha ribadito che la remissione del debito è un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che può essere tacita ma deve essere tuttavia in equivoca, ha osservato che la mancata appostazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede i suddetti requisiti di in equivocità, in quanto potrebbe teoricamente essere ascrivibile a varie cause (es. l’intenzione dei soci di cessare al più presto l’attività sociale, la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore) ritenendo la sentenza della Corte di Appello non conforme ai suddetti principi.
Il motivo del ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione con rinvio della causa alla Corte di Appello in diversa composizione, la quale dovrà applicare il seguente principio di diritto:
“La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quale credito”.