Il fideiussore (o altro coobbligato in solido con il fallito) ha diritto all’ammissione del proprio credito con riserva al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale del debitore principale prima ancora d'aver adempiuto il proprio debito nei confronti del creditore?
Martedi 11 Marzo 2025 |
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5964, pubblicata il 6 marzo 2025.
IL CASO: Una banca chiedeva di essere ammessa, in via condizionale, al passivo di una cooperativa sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il credito azionato dalla banca riguardava una fideiussione che la stessa aveva rilasciato in favore della cooperativa, non ancora escussa dal creditore principale.
La domanda veniva rigettata dal commissario liquidatore. Anche la successiva opposizione promossa dalla banca avverso la decisione del commissario liquidatore veniva rigettata dal Tribunale, sia perché le garanzie prestate non erano state ancora escusse sia per la tipicità delle ipotesi di ammissione dei crediti con riserva.
Secondo il Tribunale, prima dell’escussione della garanzia, il credito del fideiussore nei confronti del debitore principale non esiste. Da qui la non ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo.
Pertanto, la banca, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo la violazione della par condicio creditorum. Secondo la banca, poiché l'escussione quale fideiussore può verificarsi anche in epoca successiva alla chiusura della procedura, nel caso in cui non fosse assicurata l'ammissione con riserva e il relativo accantonamento, in questo caso il creditore, pur avendo maturato il proprio credito di regresso, sarebbe privo di tutela in quanto gli importi cui avrebbe diritto sarebbero già stati destinati al pagamento di altri creditori.
LA DECISIONE: La Cassazione, sul punto, ha dato torto alla banca, ribadendo il principio secondo il quale "in tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, L.Fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale"; - il fideiussore, "considerata la natura concorsuale del credito di regresso", può "essere ammesso al passivo" "solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento" in favore del creditore, "che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso...".
Gli Ermellini, hanno ricordato gli assunti affermati di recente dagli stessi giudici di legittimità, secondo i quali:
- il pagamento da parte del fideiussore costituisce il presupposto indispensabile del suo diritto di "regresso", il quale, pur avendo la propria causa diretta appunto nel pagamento eseguito dal garante nel corso del fallimento, comunque mutua o dal credito del creditore comune ovvero dalla fideiussione, anteriori alla sentenza dichiarativa, il connotato della concorsualità;
- in mancanza di pagamento integrale, il fideiussore, non è, dunque, titolare di alcun diritto di "regresso" e non può proporre domanda per l'ammissione dello stesso al passivo del fallimento del debitore, neppure con riserva del futuro ed eventuale pagamento;
- il fideiussore può, invece, far valere il credito di "regresso", con l'istanza di ammissione (tempestiva o tardiva) allo stato passivo del fallimento del debitore principale, soltanto a seguito e per effetto del pagamento integrale delle ragioni del creditore.
In altri termini, prima del pagamento integrale, il fideiussore, non ha un credito di "regresso" verso il debitore fallito e non può essere, pertanto, ammesso con riserva al passivo del fallimento del debitore principale, quale creditore condizionale. L’insinuazione del proprio credito da parte del fideiussore può essere avanzata solo fornendo la prova dell'avvenuta verificazione del presupposto a tal fine previsto dall'art. 61, comma 2, L.Fall., e cioè d'aver integralmente soddisfatto le ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens.