Le controversie che hanno ad oggetto un'azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria non sono soggette al previo esperimento della mediazione obbligatoria.
Martedi 4 Febbraio 2025 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinnaza n. 1791/2025.
Il caso: Delta Costruzioni s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano in favore di Alfa S.A., con cui si chiedeva il pagamento dell’importo di euro 44.464, 44, oltre interessi, che l’opposta aveva versato, stante l’inadempimento dell’obbligato principale, a seguito di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione a garanzia dell’adempimento di obblighi assunti in relazione ad un contratto di appalto.
Il Giudice adito, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed all’esito del deposito, da parte dell’opponente, di note scritte con le quali si evidenziava la pendenza presso l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano della procedura di mediazione da essa stessa introdotta, respingeva l’opposizione.
La Corte d'Appello respingeva il gravame della soc. Delta, disattendendo l’eccezione di improcedibilità dell’azione monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.
La soc. Delta Costruzioni srl ricorre in Cassazione, denunziando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essersi la Corte d’appello uniformata alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19596 del 2020.
La Suprema Corte, nel ritenere infondato il motivo, osserva che:
a) il principio enunciato dalle Sezioni Unite (che pone a carico della parte opposta l'obbligo di attivare la mediazione) presuppone, tuttavia, che si verta in ipotesi di mediazione obbligatoria, che non ricorre nel caso de quo, in cui si discute di azione di regresso del garante a seguito di escussione della polizza fideiussoria emessa dall’odierna controricorrente a favore della Regione, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di appalto;
b) la controversia in esame non rientra, infatti, tra quelle in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede l’obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione: difatti, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall’ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010;
c) è stata adottata una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria; al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare;
d) ad analoghe conclusioni si è pervenuti con la ordinanza n. 31209 del 2022, che ha escluso la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario, e di conseguenza l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010.