Causa in materia di fideiussione: nessun obbligo di mediazione

Le controversie in materia di contratti di fideiussione non rientrano tra quelle per le quali l’art. 5 del Decreto legislativo n. 28/2010 prevede l’obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Mercoledi 29 Gennaio 2025

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1791/2025, pubblicata il 24 gennaio scorso.

IL CASO: Una società di costruzioni proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo che le era stato notificato da una compagnia assicuratrice la quale, stante l’inadempimento della società ingiunta, aveva versato una somma di denaro in favore dell’ente garantito a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria dalla stessa rilasciata.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo davano torto alla società, originaria ingiunta, rigettando l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Nel decidere l’appello, i giudici della Corte territoriale, rigettavano l’eccezione d’improcedibilità dell’azione monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, che era stata sollevata dalla società costruttrice, sul presupposto che la stessa era stata non tempestivamente formulata.

Pertanto, l’originaria ingiunta, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione, la quale ha osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18/09/2020 secondo cui, <>, presuppone che si verta in ipotesi di mediazione obbligatoria.

Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, riguardando la controversia l’azione di regresso del garante a seguito di escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di appalto, essa non rientra tra quelle in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali l’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede l’obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione.

La polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia. A prescindere se la stessa debba essere qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall’ambito di operatività del citato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010.

Giovanni Iaria

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