Decreto ingiuntivo non opposto: rimedi per il debitore che deduce la inesistenza della notifica

Con l’ordinanza n. 9332/2021, pubblicata il 7 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui rimedi esperibili da parte del debitore che, a seguito della minaccia di subire un’esecuzione sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, intende far valere l’inesistenza o l’invalidità della notifica del predetto decreto.

Lunedi 19 Aprile 2021

IL CASO: Un creditore, sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., agiva esecutivamente nei confronti del debitore con pignoramento presso terzi.

Avverso il suddetto pignoramento, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c, comma 2, sostenendo l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'azione esecutiva.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. La sentenza di primo grado veniva impugnata dal debitore innanzi alla Corte di Appello che rigettava il gravame.

Pertanto, il debitore, rimasto soccombente, sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione denunciando la violazione della normativa (Legge n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 e 3) relativa alle "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" e l’omessa pronuncia in merito alla eccepita non idoneità dell'avviso di ricevimento ai fini della prova della data della notifica.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo ha ribadito i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto:

  1. se sostiene l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;

  2. se, invece, viceversa, deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 del predetto articolo e, quindi entro il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Secondo gli Ermellini, la ragione della predetta distinzione sta nel fatto che nel negare che nei suoi confronti non sia mai stata eseguita un’operazione giuridicamente qualificabile, l’ingiunto, sostanzialmente, sostiene che l'ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e non ha mai acquistato esecutorietà per mancanza dell'opposizione, di conseguenza l’istante che agisce è del tutto sprovvisto di un titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l'esecuzione forzata.

Inoltre, la Cassazione, con la decisione in commento, ha anche ricordato i presupposti affinchè si possa configurare l’inesistenza giuridica della notificazione di un atto.

Essa si configura, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

I suddetti elementi consistono:

a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

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