Quando la notifica di un atto deve considerarsi inesistente

Venerdi 5 Ottobre 2018

Con l’ordinanza n. 23903/2018, pubblicata il 2 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica di un decreto ingiuntivo eseguita ad un indirizzo sbagliato del soggetto ingiunto e con residenza anagrafica in un luogo diverso da quello dove è avvenuta la notifica, affermando che il procedimento notificatorio è nullo e non inesistente.

IL CASO: Il soggetto ingiunto depositava, ai sensi dell’articolo 188 disposizioni attuazione del codice di procedura civile, istanza per la dichiarazione di inefficacia di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti sostenendo l’inesistenza giuridica della notifica. Il decreto ingiuntivo era stato notificato dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’articolo 140 c.p.c ad un indirizzo indicato dal creditore, diverso da quello di residenza. L’istanza di inefficacia dell’ingiunzione veniva accolta dal Tribunale il quale sosteneva che l’ingiunto aveva dimostrato di avere la residenza anagrafica in un luogo diverso da quello dove era stata eseguita la notifica e nessuna prova era stata fornita dal creditore in merito alle ricerche eseguite prima della richiesta della notifica nè aveva specificato il perchè la stessa era stata eseguita in un luogo diverso dalla residenza ed i motivi per i quali quest’ultimo luogo aveva un collegamento con il destinatario dell’atto. Pertanto, avverso la decisione di inefficacia del decreto ingiuntivo, il creditore proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 188 disp att cpc e 139 e 140 c.p.c.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, gli Ermellini hanno accolto il ricorso del creditore, ritenendo la decisione del Tribunale non conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 14916/2016 e da altri arresti della stessa Corte di Cassazione, secondo il quale “L’inesistenza della notificazione (del ricorso per cassazione) e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

Pertanto, hanno continuato i Giudici di legittimità che in virtù del suddetto principio di diritto, nel caso di specie la notifica perfezionatasi ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., avrebbe potuto essere considerata tutta al più nulla e non giuridicamente inesistente. Di conseguenza l’istanza di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp.att. cpc non poteva essere accolta in quanto applicabile solo nel caso di decreti ingiuntivi non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Mentre, nel caso di notifica del decreto fuori termine o nulla, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ex art. 645 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018

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